Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 6 giugno 2001

Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTA la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

VISTO il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

VISTE le note in data 7 febbraio e 2 aprile 2001 del MURST, Servizio per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico, Ufficio V;

VISTA la nota in data 19 febbraio 2001 del Ministero della giustizia, Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, Ufficio V;

VISTA la nota in data 9 marzo 2001 dello stesso Ministero, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio II Notariato;

VISTE le note in data 15 marzo 2001 e 2 aprile 2001 del predetto Ministero, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VII;

VISTE le istanze delle università interessate;

 

CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2001-2002;

D E C R E T A:

1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2001-2002 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è pari a 4620 unità.

2 – Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto n. 537 del 1999 è determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione.

Roma, 6 giugno 2001

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(f.to Piero FASSINO)

p. IL MINISTRO
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Luciano GUERZONI)