Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 8 giugno 2001

Concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali ;

VISTO il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia in data 21 dicembre 2000 con il quale è stata costituita una Commissione tecnica con il compito di procedere alla formulazione di tre elaborati, costituiti da 50 quesiti ciascuno, per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto 22 maggio 2001 recanti i criteri per la valutazione del curriculum e del voto di laurea dei candidati ;

VISTO il decreto del Ministro dell'U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato individuato il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2001-2002 per il numero complessivo di 4620 posti individuati con il decreto del 6 giugno 2001;

D E C R E T A:

Art. 1

Indizione del concorso

Per l'anno accademico 2001-2002 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato con decreto 6 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 4.620 unità.
3. Il concorso si svolgerà il giorno 16 ottobre 2001 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.

Art. 2

Presentazione della domanda

Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in data anteriore al 16 ottobre 2001. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 21 settembre 2001. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

Art. 3

Prova d'esame

La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti.
Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

Art. 4

Commissione giudicatrice

Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero,
a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

Il giorno dello svolgimento delle prove la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza" provvede a prescegliere il candidato chiamato ad estrarre a sorte un elaborato tra i tre contenenti cinquanta quesiti ciascuno predisposti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999 e consegnati presso il MURST ai responsabili del procedimento di ciascuna sede, in data 11 ottobre 2001.
A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre elaborati.

Art. 5

Valutazione della prova e dei titoli

Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 ha disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(f.to On.le Piero FASSINO)

p. IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Prof. Luciano GUERZONI)