Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 25 luglio 2001

Modifiche ed integrazioni al decreto 8 giugno 2001, concernente il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2001-2002. Differimento termini.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro della giustizia

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l’articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il decreto del Ministro dell’U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali ;

VISTO il decreto del Ministro dell’U.R.S.T. di concerto con il Ministro della giustizia in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato individuato il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2001-2002;

VISTO il decreto del Ministro dell’ U.R.S.T. di concerto con il Ministro della Giustizia dell’8 giugno 2001, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per i titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2001-2002;

PRESO ATTO delle difficoltà organizzative prospettate da molte Università ai fini di un corretto espletamento della prova e della costituzione dei competenti organi direttivi delle scuole;

RITENUTA pertanto la necessità e l’urgenza di differire i termini previsti del richiamato decreto 8 giugno 2001 e di dare ulteriori disposizioni intese a garantire l’adozione di criteri omogenei per l’espletamento degli adempimenti previsti;

D E C R E T A:

Art. 1

  1. La data del 16 ottobre 2001 prevista dall’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto 8 giugno 2001 citato nelle premesse, è differita al 18 dicembre 2001. Allo stesso comma 1 dell’articolo 2 la data del 21 settembre, termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, è differita al 12 ottobre 2001.
     

Art. 2

L’articolo 4 del decreto 8 giugno 2001 è sostituito dal presente:

"Art.4

  1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei sedi di esami di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonchè la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
  2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma "La Sapienza" invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati predisposti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto n.537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l’integrità dei plichi contenenti i tre elaborati.
  3. Il numero dell’elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura dei questionari. E’ in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della commissione.
  4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 13 dicembre 2001. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’articolo 5 da parte della commissione giudicatrice".
     

Art. 3

In calce all’allegato 1 sono inserite le seguenti note:

  1. La Scuola dell’Università di Milano Statale è istituita in convenzione con l’Università di Milano-Bicocca e con l’Università dell’Insubria.
  2. La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca’ Foscari.
  3. La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due Atenei con alternanza biennale della sede amministrativa. Per l’anno 2001-2002 la sede ove si svolge il concorso e ove dovranno pervenire le domande di partecipazione è l’Università di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 25 luglio 2001

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Letizia Moratti)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 (f.to Roberto Castelli)