Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 6 luglio 2001

Università di Udine: Definizione posti immatricolazioni al corso di laurea in Scienze Motorie

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in Scienze motorie, non correlata con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Udine;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;

VISTA la nota in data 3 luglio 2001 con la quale l'Università degli studi di Udine, in base a quanto stabilito dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'adunanza del 23 maggio 2001, rende noto il potenziale formativo per le immatricolazioni nell'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in Scienze Motorie;

D E C R E T A:

Art.1

1.Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine è determinato in settanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2.L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 6 luglio 2001

Il MINISTRO
(f.to Letizia Moratti)