VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);
VISTO il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;
PRESO ATTO che l'Università degli studi di Torino ha provveduto a trasmettere il nuovo Regolamento didattico di Ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;
VISTA la comunicazione in data 6 luglio 2001 con cui l'Università degli studi di Torino rende nota la disponibilità dei posti per le immatricolazioni per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in Scienze Motorie, così come deliberato dai competenti organi accademici;
D E C R E T A:
Art.1
1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze Motorie dell'Università degli studi di Torino è determinato in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
3. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del Regolamento didattico di cui in premesse.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)