Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 luglio 2001

Definizione del numero dei posti a livello nazionale per l' immatricolazione al Corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l'art.4, e successive modifiche;

     VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;

     VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

     VISTO il D.M. 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art.1,comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264/99;

     VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l'art.39,comma 5;

     VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l'articolo 46;

     PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della richiamata legge n.264/99;

     RITENUTO di dover determinare per l'a.a.2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

     VISTA la nota del Ministero della pubblica istruzione n.39931 del 5 luglio 1999;

 

DECRETA

 

Art.1

Limitatamente all'a.a. 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7188 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e in n.161 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed è ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art.2

Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella, allegata al presente decreto.

     Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 luglio 2001

p. IL MINISTRO
f.to Guerzoni