Ai RETTORI delle Università
Ai DIRETTORI degli Istituti di Istruzione Superiore
LORO SEDI
Il programma di internazionalizzazione per il triennio 1999-2000, varato nel dicembre 1999, ha riscosso un vasto consenso e riscontrato ampia adesione degli atenei al bando per la presentazione dei progetti. Il metodo sin qui adottato, in armonia con gli impegni assunti - a Bologna nel giugno del 1999 e ribaditi a Praga nel maggio scorso - dai Ministri dell’istruzione superiore tesi all'attuazione del progetto di costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, fa leva su una corretta impostazione del rapporto tra politica nazionale e autonomia delle università anche sotto l’aspetto della definizione dell’identità delle singole Università sotto il profilo internazionale.
Per le ragioni sopra esposte, si è ritenuto quindi di avviare, anche per gli anni 2001-2003, nell’ambito della programmazione di cui al D.P.R. n° 25/98, ulteriori iniziative per la internazionalizzazione del sistema universitario.
Il DM 8 maggio 2001, n. 115, nel delineare, infatti, gli obiettivi della programmazione universitaria per il citato periodo, contempla espressamente, all’art. 10, le nuove linee attraverso cui si articolano le azioni di internazionalizzazione delle Università per le quali, sempre in regime di cofinanziamento e fino al 50% dei costi, sono destinati 10 miliardi per il 2002 e altrettanti per l’anno 2003.
La complessiva somma di 20 miliardi sarà quindi destinata a finanziare progetti finalizzati all’accrescimento della qualità del sistema formativo e per promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. Il predetto art. 10 prevede in particolare tre tipologie di progetti ammessi al co-finanziamento:
Alla luce di tali obiettivi, emerge che il nuovo quadro di interventi presenta – rispetto al precedente – due significative novità in termini di progetti finanziabili, in linea con le politiche nazionali di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, riconducibili alle tipologie B) e C).
I progetti potranno essere presentati dagli Atenei sin dalla data della presente nota e saranno selezionati fino all’ammontare complessivo di 20 miliardi di lire (circa 10milioni di euro) per la quota ministeriale.
Potranno essere presentati sia progetti bilaterali o multilaterali, sia programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo, anche supportati e finanziati da altri soggetti italiani o stranieri e da amministrazioni pubbliche.
I contributi finanziari concessi dal Ministero, in regime di co-finanziamento sino ad un massimo del 50% del costo del progetto, saranno preordinati alla copertura di spese derivanti dall'attuazione del programma integrato soprattutto in termini di mobilità del personale coinvolto. Non potranno essere prese in considerazione quindi spese relative ad attrezzature didattiche e scientifiche. In ogni caso le Università dovranno indicare le attrezzature disponibili per la realizzazione del progetto.
Ogni progetto potrà essere proposto da un docente di ruolo (ordinario o associato) ed afferirà all’Ateneo cui appartiene il medesimo docente proponente. Le proposte dovranno essere formulate e redatte utilizzando i moduli già disponibili sul sito Web del Ministero (interlink.murst.it), secondo le procedure ormai consolidate, a partire, come già indicato, dalla data della presente nota e con chiusura del sistema alle ore 14.00 del giorno 30 novembre 2001.
Entro i successivi 60 giorni, i Rettori, previa delibera dei competenti organi accademici, dovranno selezionare i progetti da proporre allo scrivente Ministero, secondo le sottoindicate modalità:
I progetti selezionati di tipo A) e B), qualora riguardino corsi di laurea o di laurea specialistica, di cui al DM n. 509/99 o dottorati di ricerca, vanno corredati, a pena di esclusione, dei seguenti ulteriori atti ed informazioni. In particolare devono essere allegati:
I Responsabili delegati del Rettore, utilizzando la user-name e la password già assegnate, provvederanno, a partire dal 1° dicembre p.v., ad accedere sul sito agli appositi moduli per la certificazione dei progetti presentati dagli Atenei.
Le Università dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2002, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l’Autonomia Universitaria e gli Studenti – Ufficio V – P.le Kennedy, 20 – 00144 Roma, l’originale o copia dello specifico strumento negoziale di cooperazione interuniversitaria e dell’eventuale atto costitutivo della rete o del consorzio sottoscritti dai Rettori delle Università partners o dai loro delegati, per ciascuna delle iniziative proposte dall’Ateneo.
Non saranno presi in considerazione i progetti per i quali non siano stati trasmessi gli atti di cui sopra entro il predetto termine del 31.01.2002.
Per la valutazione dei progetti, questo Ministero – come previsto dal comma 4 dell’art. 10 del D.M. 8 maggio 2001 - si avvarrà di una Commissione di esperti di alta qualificazione ed esperienza nel settore internazionale.
Come previsto dallo stesso decreto, ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali:
In rapporto alle differenti tipologie di progetti, la valutazione delle proposte terrà conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
Saranno inoltre esaminate con particolare attenzione le proposte che coinvolgono reti di Atenei.
Si segnala che obiettivo del piano è incentivare nuove proposte e non consolidare esperienze già acquisite tramite programmi bilaterali o nell'ambito di programmi comunitari o già finanziate con il precedente piano triennale; pertanto non saranno prese in considerazione istanze di rifinanziamento di precedenti progetti. Compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, il Ministero si riserva di attivare una successiva fase di rifinanziamento cui potranno accedere progetti a condizione che le previste procedure di valutazione, al termine degli stessi, abbiano avuto esito positivo.
Si ritiene necessario rammentare quanto previsto dall’art. 19, commi 2 e 3 del citato D.M., che trova applicazione anche ai fini dell’attuazione dell’art. 10 di cui trattasi, e cioè:
Le SS. LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota presso tutte le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Antonello MASIA)