Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 27 luglio 2001, protocollo n.1581

D.M. 8 maggio 2001, n. 115 - Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, art.10 - Internazionalizzazione


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Protocollo: n.1581
Roma, 27 luglio 2001

Ai RETTORI delle Università
Ai DIRETTORI degli Istituti di Istruzione Superiore

LORO SEDI

Oggetto: D.M. 8 maggio 2001, n. 115 - Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, art.10 - Internazionalizzazione

Il programma di internazionalizzazione per il triennio 1999-2000, varato nel dicembre 1999, ha riscosso un vasto consenso e riscontrato ampia adesione degli atenei al bando per la presentazione dei progetti. Il metodo sin qui adottato, in armonia con gli impegni assunti - a Bologna nel giugno del 1999 e ribaditi a Praga nel maggio scorso - dai Ministri dell’istruzione superiore tesi all'attuazione del progetto di costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, fa leva su una corretta impostazione del rapporto tra politica nazionale e autonomia delle università anche sotto l’aspetto della definizione dell’identità delle singole Università sotto il profilo internazionale.

Per le ragioni sopra esposte, si è ritenuto quindi di avviare, anche per gli anni 2001-2003, nell’ambito della programmazione di cui al D.P.R. n° 25/98, ulteriori iniziative per la internazionalizzazione del sistema universitario.

Il DM 8 maggio 2001, n. 115, nel delineare, infatti, gli obiettivi della programmazione universitaria per il citato periodo, contempla espressamente, all’art. 10, le nuove linee attraverso cui si articolano le azioni di internazionalizzazione delle Università per le quali, sempre in regime di cofinanziamento e fino al 50% dei costi, sono destinati 10 miliardi per il 2002 e altrettanti per l’anno 2003.

La complessiva somma di 20 miliardi sarà quindi destinata a finanziare progetti finalizzati all’accrescimento della qualità del sistema formativo e per promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. Il predetto art. 10 prevede in particolare tre tipologie di progetti ammessi al co-finanziamento:

  1. la progettazione e la realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di corsi di studio di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;
  2. iniziative di formazione transnazionale, in collaborazione con università di altri Paesi, finalizzate all’istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare e promuovere all’estero i modelli formativi delle università italiane;
  3. iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio – comparato sul piano internazionale e di verifica/prospettiva sul piano interno – dei temi connessi al processo di armonizzazione delle architetture dei sistemi universitari europei, di cui alla dichiarazione di Bologna (accreditamento, crediti, diploma supplement, valutazione, qualità, riconoscimento titoli, ecc). Tali iniziative devono essere finalizzate a migliorare la qualità, nell’ottica internazionale, dei sistemi organizzativi universitari e delle relative strutture amministrative e assicurare una ricaduta sul sistema e sulla struttura universitaria con previsione di modalità di diffusione dei risultati raggiunti.

Alla luce di tali obiettivi, emerge che il nuovo quadro di interventi presenta – rispetto al precedente – due significative novità in termini di progetti finanziabili, in linea con le politiche nazionali di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, riconducibili alle tipologie B) e C).

I progetti potranno essere presentati dagli Atenei sin dalla data della presente nota e saranno selezionati fino all’ammontare complessivo di 20 miliardi di lire (circa 10milioni di euro) per la quota ministeriale.

Potranno essere presentati sia progetti bilaterali o multilaterali, sia programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo, anche supportati e finanziati da altri soggetti italiani o stranieri e da amministrazioni pubbliche.

I contributi finanziari concessi dal Ministero, in regime di co-finanziamento sino ad un massimo del 50% del costo del progetto, saranno preordinati alla copertura di spese derivanti dall'attuazione del programma integrato soprattutto in termini di mobilità del personale coinvolto. Non potranno essere prese in considerazione quindi spese relative ad attrezzature didattiche e scientifiche. In ogni caso le Università dovranno indicare le attrezzature disponibili per la realizzazione del progetto.

Ogni progetto potrà essere proposto da un docente di ruolo (ordinario o associato) ed afferirà all’Ateneo cui appartiene il medesimo docente proponente. Le proposte dovranno essere formulate e redatte utilizzando i moduli già disponibili sul sito Web del Ministero (interlink.murst.it), secondo le procedure ormai consolidate, a partire, come già indicato, dalla data della presente nota e con chiusura del sistema alle ore 14.00 del giorno 30 novembre 2001.

Entro i successivi 60 giorni, i Rettori, previa delibera dei competenti organi accademici, dovranno selezionare i progetti da proporre allo scrivente Ministero, secondo le sottoindicate modalità:

  1. presentazione del piano globale di internazionalizzazione dell’Ateneo e degli obiettivi strategici;
  2. selezione, sulla base della contestualizzazione dei progetti all’interno della strategia di internazionalizzazione, di non più di 12 progetti, dei quali non più di 8 di tipo A), dichiarando, per ciascuno, l’impegno al co-finanziamento nella misura indicata;
  3. segnalazione di un progetto come prioritario, indicandone con chiarezza il quadro di innovatività.

I progetti selezionati di tipo A) e B), qualora riguardino corsi di laurea o di laurea specialistica, di cui al DM n. 509/99 o dottorati di ricerca, vanno corredati, a pena di esclusione, dei seguenti ulteriori atti ed informazioni. In particolare devono essere allegati:

  • il parere positivo del Nucleo di valutazione dell’Ateneo per ciascun corso di dottorato progettato e realizzato nell’ambito di un progetto;
  • in caso di progetto riguardante corsi di laurea o di laurea specialistica, per ciascuno di questi deve essere allegato il decreto rettorale comprovante l’approvazione ministeriale del regolamento didattico di ateneo, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, alla luce delle disposizioni recate dal D.M. n. 509/99 (in mancanza, potranno essere indicati gli estremi della proposta del corso di studio, sottoposto all’approvazione del Ministero).

I Responsabili delegati del Rettore, utilizzando la user-name e la password già assegnate, provvederanno, a partire dal 1° dicembre p.v., ad accedere sul sito agli appositi moduli per la certificazione dei progetti presentati dagli Atenei.  

Le Università dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2002, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per l’Autonomia Universitaria e gli Studenti – Ufficio V – P.le Kennedy, 20 – 00144 Roma, l’originale o copia dello specifico strumento negoziale di cooperazione interuniversitaria e dell’eventuale atto costitutivo della rete o del consorzio sottoscritti dai Rettori delle Università partners o dai loro delegati, per ciascuna delle iniziative proposte dall’Ateneo.

Non saranno presi in considerazione i progetti per i quali non siano stati trasmessi gli atti di cui sopra entro il predetto termine del 31.01.2002.

Per la valutazione dei progetti, questo Ministero – come previsto dal comma 4 dell’art. 10 del D.M. 8 maggio 2001 - si avvarrà di una Commissione di esperti di alta qualificazione ed esperienza nel settore internazionale.

Come previsto dallo stesso decreto, ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i progetti nei quali:

  1. sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;
  2. sia dichiarato un impegno finanziario da parte dell’Università proponente superiore al 50% del costo del progetto;
  3. siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, la mobilità degli studenti per un congruo periodo di tempo nonché a favorire, per i progetti rientranti nell’indicato obiettivo C), scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo;

In rapporto alle differenti tipologie di progetti, la valutazione delle proposte terrà conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:

  • articolata composizione del partenariato;
  • significatività di un adeguato sistema di valutazione della qualità del processo formativo;
  • caratterizzazione interdisciplinare dei progetti;
  • conseguimento del doppio titolo o di titolo congiunto (ex. art. 3, comma 9, D.M. 509/99) di cui sia garantita la riconoscibilità o la spendibilità nei Paesi partecipanti;
  • capacità di attrazione di studenti stranieri;
  • connessione con precedenti esperienze internazionali del proponente;
  • rilevanza del processo formativo ai fini dell’accesso al mondo del lavoro (employability).

Saranno inoltre esaminate con particolare attenzione le proposte che coinvolgono reti di Atenei.

Si segnala che obiettivo del piano è incentivare nuove proposte e non consolidare esperienze già acquisite tramite programmi bilaterali o nell'ambito di programmi comunitari o già finanziate con il precedente piano triennale; pertanto non saranno prese in considerazione istanze di rifinanziamento di precedenti progetti. Compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, il Ministero si riserva di attivare una successiva fase di rifinanziamento cui potranno accedere progetti a condizione che le previste procedure di valutazione, al termine degli stessi, abbiano avuto esito positivo.

Si ritiene necessario rammentare quanto previsto dall’art. 19, commi 2 e 3 del citato D.M., che trova applicazione anche ai fini dell’attuazione dell’art. 10 di cui trattasi, e cioè:

  • per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal decreto 8.5.2001 le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l’indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese;
  • ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo stabilito, ovvero si dovessero verificare variazioni non motivate tra quanto indicato nella relazione preventiva e in quella successiva, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all’anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991 n. 243 (Università non statali).

Le SS. LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota presso tutte le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Antonello MASIA)