VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante norme sul diritto agli studi universitari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390" ed, in particolare, l'articolo 3, comma 11;
CONSIDERATA la necessità di garantire, da parte delle Regioni e delle Province autonome, l'emanazione dei bandi ai fini dell'erogazione dei relativi interventi;
VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica in data 12 aprile 2001, prot. n.1521;
D E C R E T A:
Art.1
1.I limiti massimi dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale, di cui all'articolo 3, comma 11, del d.P.C.M. 30 aprile 1997, citato in premessa, sono aggiornati con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2000, corrispondente al valore del + 2,6 per cento.
p. Il Ministro
f.to Il Sottosegretario di Stato
Prof. Luciano Guerzoni