VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4,
comma 1;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei";
VISTI i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000
con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi
delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche
universitarie;
VISTA la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di
architetto;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in
particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata
dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti
delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b) della predetta legge n.264/1999;
D E C R E T A:
Art.1
- Per l'anno accademico 2001/2002 l'ammissione degli studenti ai
corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)
della legge 2 agosto 1999, n.264 avviene previo superamento di
apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente
decreto.
Art.2
- Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia,
odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative
prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio
nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.), avvalendosi anche
di una apposita commissione di esperti, di cui al decreto
ministeriale 1 febbraio 2001.
- Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di cui al
comma 1, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta
multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate,
su argomenti di:
- logica e cultura generale
- biologia
- chimica
- fisica e matematica
- Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei
quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per
ciascuno dei restanti argomenti.
- La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio
alle ore 10.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo
di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei
seguenti giorni:
- medicina e chirurgia 5 settembre 2001
- odontoiatria e protesi dentaria 6 settembre 2001
- medicina veterinaria 7 settembre 2001
Art.3
- Per l'accesso ai corsi di laurea di durata triennale e di
diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e
chirurgia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge
n.264/1999, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna
università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei
corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di
tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo
studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre
opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.
- La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al
precedente art.2, comma 2, sulla base dei programmi di cui
all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno
11 settembre 2001. Per lo svolgimento della prova è assegnato un
tempo di due ore.
Art.4
- Per l'accesso ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S
direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi
della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in
architettura (Tab. XXX O.D.U), la prova di ammissione è predisposta
da ciascuna università.
- La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta
quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le
cinque indicate, su argomenti di:
- logica e cultura generale
- storia
- disegno e rappresentazione
- matematica e fisica
- Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei
quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per
ciascuno dei restanti argomenti.
- La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede
universitaria il giorno 4 settembre 2001, con inizio alle ore
10.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due
ore e quindici minuti.
Art.5
- Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione
primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova
di ammissione è predisposta da ciascuna università.
- La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta
quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le
cinque indicate, su argomenti di:
- logica e cultura generale
- cultura storico-letteraria
- cultura scientifico-matematica
- comprensione del linguaggio iconico-grafico.
- Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce
parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti
quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.
- La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede
universitaria il giorno 14 settembre 2001, con inizio alle ore
10.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due
ore.
Art.6
- Nella valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5
si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
1 punto per ogni risposta esatta;
- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;
b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal
candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti
argomenti:
- per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e
protesi dentaria, medicina veterinaria, corsi di laurea di durata
triennale e di diploma universitario, afferenti alla facoltà di
medicina e chirurgia di cui all'art.1, comma 1, lett.a), della
legge n.264/1999, prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti
relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia;
chimica; fisica e matematica;
- per i corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente
finalizzati alla formazione di architetto, ovvero ai corsi di
laurea in architettura, prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti
relativi agli argomenti di logica e cultura generale; storia;
disegno e rappresentazione; matematica e fisica;
- per il corso di laurea in scienze della formazione primaria,
prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti
di logica e cultura generale; cultura storico-letteraria; cultura
scientifico-matematica; comprensione del linguaggio
iconico-grafico.
Art.7
- Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai
singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in
situazione di handicap, a norma dalla legge n.104/1992, così come
modificata dalla legge n.17/1999.
Art.8
- I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri
e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami
di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della
legge n.241/1990.
- I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative
agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli
studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento
delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non
diversamente disposto, dagli atenei.
Art.9
- Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le
singole prove di ammissione ai corsi di cui all'art.2, da
consegnare agli studenti al momento della prova, nonché per
l'analisi dei relativi risultati, il MURST si avvale del consorzio
interuniversitario per la gestione del centro elettronico
dell'Italia nord-orientale, CINECA, che assicura strutture
tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna
agli atenei dei plichi stessi, la totale segretezza del contenuto
delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di analisi degli
elaborati.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.