Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 11 maggio 2001

Modalità e contenuti prove di ammissione corsi universitari programmati a livello nazionale

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTI i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie;

VISTA la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n.264/1999;

D E C R E T A:

Art.1

  1. Per l'anno accademico 2001/2002 l'ammissione degli studenti ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264 avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art.2

  1. Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.), avvalendosi anche di una apposita commissione di esperti, di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 2001.
  2. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di cui al comma 1, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

    - logica e cultura generale
    - biologia
    - chimica
    - fisica e matematica
  3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.
  4. La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 10.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

    - medicina e chirurgia 5 settembre 2001
    - odontoiatria e protesi dentaria 6 settembre 2001
    - medicina veterinaria 7 settembre 2001

Art.3

  1. Per l'accesso ai corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n.264/1999, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.
  2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 11 settembre 2001. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art.4

  1. Per l'accesso ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U), la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.
  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:
    - logica e cultura generale
    - storia
    - disegno e rappresentazione
    - matematica e fisica
  3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.
  4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 4 settembre 2001, con inizio alle ore 10.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art.5

  1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.
  2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

    - logica e cultura generale
    - cultura storico-letteraria
    - cultura scientifico-matematica
    - comprensione del linguaggio iconico-grafico.
  3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.
  4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 14 settembre 2001, con inizio alle ore 10.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art.6

  1. Nella valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:
    a)
    1 punto per ogni risposta esatta;
    - 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
    0 punti per ogni risposta non data;

    b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:
  2. per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia di cui all'art.1, comma 1, lett.a), della legge n.264/1999, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia; chimica; fisica e matematica;
  3. per i corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ovvero ai corsi di laurea in architettura, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; storia; disegno e rappresentazione; matematica e fisica;
  4. per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; cultura storico-letteraria; cultura scientifico-matematica; comprensione del linguaggio iconico-grafico.

Art.7

  1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n.104/1992, così come modificata dalla legge n.17/1999.

Art.8

  1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
  2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto, dagli atenei.

Art.9

  1. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione ai corsi di cui all'art.2, da consegnare agli studenti al momento della prova, nonché per l'analisi dei relativi risultati, il MURST si avvale del consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord-orientale, CINECA, che assicura strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna agli atenei dei plichi stessi, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di analisi degli elaborati.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 maggio 2001

p. il Il Ministro
f.to Il Sottosegretario di Stato
Luciano Guerzoni



Allegati:
Allegato A:
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Allegato B:
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ovvero ai corsi di laurea in Architettura (Tab.XXX O.D.U.)

Allegato C:
Programmi relativi alla prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria