IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n.1592;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n.162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
VISTA la legge 9 maggio 1989 n.168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
VISTO l'art. 2 del decreto interministeriale 30 ottobre 1993,
l'art. 1 del decreto interministeriale 25 novembre 1994 e il
decreto interministeriale 11 febbraio 1999, relativi all'elenco
delle scuole di specializzazione confermate per obiettive esigenze
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 257/91;
VISTO il D.M. 3 luglio 1996 pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, relativo
all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in
medicina di comunità;
VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419, che conferisce delega al
Governo per l'emanazione di norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale;
VISTA la nota del 7 maggio 1999, n. DPS/segr./99-1467, con la
quale il Ministero della sanità rappresenta la necessità di
aggiornare l'attuale elenco delle specializzazioni, ai sensi
dell'art. 2 comma 2, del decreto legislativo n. 257/91;
VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 13 gennaio 2000;
VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data
16 dicembre 1999;
RITENUTA la necessità di procedere alla integrazione dei predetti
art. 2 del decreto interministeriale 30 ottobre 1993, art. 1 del
decreto interministeriale 25 novembre 1994 e del decreto
interministeriale 11 febbraio 1999, relativamente alla conferma per
obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'art. 34 commi 2 e 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, della scuola di specializzazione in medicina di comunità;
D E C R E T A:
A decorrere dall'anno accademico 1999/2000 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 30 ottobre 1993, all'art. 1 del decreto interministeriale 25 novembre 1994 e al decreto interministeriale dell'11 febbraio 1999 è aggiunta la seguente:
Medicina di Comunità
Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro della Sanità
F.to Bindi
Il Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
F:to Zecchino