Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 marzo 2001
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2001 n. 28

Termini e modalità della procedura di formazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l’art. 3, comma 2;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 recante norme per la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ed in particolare l’art. 2, comma 6, che ha trasformato ad esaurimento le graduatorie nazionali permanenti dei docenti, assistenti, ex accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle suddette istituzioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 3 e 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, adottato con decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n.426, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2001;

VISTO in particolare l’art.5, comma 1, del regolamento 426/2000, che affida ad un apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti;

CONSIDERATO che per effetto della legge 23 dicembre 2000 n.389 i fondi stanziati per il funzionamento delle istituzioni di alta cultura sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica e che, conseguentemente, gli adempimenti di gestione debbono essere svolti da quest’ultimo Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentarti in materia di documentazione amministrativa.

DECRETA:

Articolo 1

(Indizione e finalità della procedura per la formazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore)

E’ indetta la procedura per la formazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dall’art.2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.508, secondo le modalità previste dall’art. 2 del regolamento adottato con D.M. 7 dicembre 2000, n.426, di seguito denominato regolamento.
La procedura è diretta :
ad aggiornare le graduatorie base nelle quali sono inseriti tutti coloro già inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
ad integrare le graduatorie base di cui alla precedente lettera a) con i soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, del regolamento.

Articolo 2

(Aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria base)

Coloro che sono già inseriti nelle graduatorie nazionali dei soppressi concorsi per soli titoli possono chiedere l’aggiornamento del proprio punteggio sulla base dei titoli conseguiti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Potranno essere presi in considerazione soltanto i titoli conseguiti successivamente alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie in atto esistenti.
I nuovi titoli saranno valutati sulla base delle tabelle contenute negli allegati A, B, C e D del regolamento, ciascuna delle quali è applicabile alla tipologia di istituzione indicata nelle tabelle medesime.
Coloro che non presentino richiesta di aggiornamento del punteggio devono comunque manifestare la volontà di restare in graduatoria con apposita domanda da presentarsi entro il termine indicato nell’art.4.

Articolo 3

(Nuovi aspiranti)

Le graduatorie base saranno integrate con l’inserimento, in coda alle medesime, dei nuovi aspiranti in possesso dei requisiti specifici sottoindicati:
coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;
coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e che, possedendone i requisiti hanno partecipato validamente, superandone le prove, alla sessione riservata di esami prevista dall’art. 3, comma 2, lettera b) della legge n.124/1999 ed indetta con O.M. n.247 del 20 ottobre 1999.

Articolo 4

(Termini per la presentazione delle domande)

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. Le domande dovranno essere indirizzate al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Alta formazione artistica e musicale Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA e spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a mano al predetto Ministero, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. Non è ammessa la presentazione della domanda presso le istituzioni, sia che si tratti della sede di servizio che di altre.
I candidati che hanno titolo ad essere inclusi in più di una graduatoria dovranno presentare distinte domande per ciascuna delle graduatorie stesse. In ciascuna istanza dovrà essere specificato il codice che contraddistingue l’insegnamento o il posto (Allegato A).
Per i candidati che prestino servizio o siano residenti all’estero le domande dovranno essere presentate, entro il predetto termine, alla competente autorità consolare che provvederà al tempestivo inoltro delle domande stesse al Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica .
Le domande dovranno essere redatte su modelli conformi agli schemi B ed C allegati al presente decreto. Nelle domande dovranno essere dichiarati o certificati, oltre al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’art.2, comma 1, ed all’art.3, anche i titoli valutabili e l’eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza (allegato E) in caso di parità di punteggio con altri candidati.
Nel caso che alla domanda non siano allegati i relativi certificati, i servizi dovranno essere indicati con riferimento alla loro effettiva durata e non con generico riferimento all’anno accademico. Sono valutabili i soli periodi di servizio retribuiti o quelli riconosciuti con provvedimenti di natura giustiziale.

Articolo 5

(Requisiti generali di ammissione)

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nell’art.2, comma 1, e nell’art.3, debbono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio). Tale ultimo requisito deve sussistere anche alla data d’inizio dell’anno accademico nel quale si attiva l’eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato;
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n.16 recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
di non aver riportato condanne penali né di avere carichi penali pendenti;
idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art.22 della legge n.104/92;
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art.2, comma 4, D.P.R. 693/96).
Ai sensi dell’art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
Non possono partecipare alla procedura:
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Articolo 6

(Esclusione dalla procedura)

E’ inammissibile e comporta pertanto l’esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre i termini perentori previsti dall’art.4 o che sia priva della firma del candidato.
Sono esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti, i candidati privi dei requisiti specifici di cui agli articoli 2 e 3 o dei requisiti generali di ammissione di cui all’articolo 5.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda, ovvero sulla base della documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti disposti dall’Amministrazione.
L’esclusione è disposta dall’Amministrazione con motivato provvedimento che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 7

(Formazione e pubblicazione delle graduatorie. Reclami e ricorsi)

Per ogni tipologia di posto o di insegnamento verrà compilata una distinta graduatoria, articolata in una graduatoria base ed in una integrativa. All’interno di ciascuna delle due indicate articolazioni, i candidati saranno graduati con il punteggio complessivo conseguito, con a fianco le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva dei posti o alle preferenze, a parità di punteggio.
Le graduatorie saranno trasmesse alle istituzioni per l’affissione all’albo che dovrà avvenire, per tutte, nel medesimo giorno indicato dal Ministero.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono produrre reclamo scritto con le medesime modalità previste all’art.4 per la presentazione delle domande.
Esaminati i reclami ed apportate eventualmente le necessarie correzioni, le graduatorie definitive sono trasmesse alle istituzioni per l’affissione all’albo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di eventuali impugnative dinanzi al Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica.
I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda ovvero dispongano l’esclusione dalla procedura sono definitivi e avverso i medesimi sono esperibili i rimedi giurisdizionali di cui al precedente comma 4.

Articolo 8

(Utilizzazione delle graduatorie)

 La graduatoria nazionale ad esaurimento sarà utilizzata ai fini della copertura dei posti in organico che si rendono disponibili, mediante inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui all’art.2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.508 o per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Art.9

(Tutela trattamento dei dati personali)

L’Amministrazione, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura prevista dal presente decreto.

Roma, 19 marzo 2001

IL MINISTRO
(f.to Sottosegretario di Stato)
Prof. Luciano Guerzoni