Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 2 marzo 2001, protocollo n.1117/SEGR/04

Procedure di valutazione comparativa. Legge n.210/1998 e DPR n.117/2000.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca


Protocollo: n.1117/SEGR/04
Roma, 2 marzo 2001

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti di
Istruzione universitaria

LORO SEDI

Oggetto: Procedure di valutazione comparativa. Legge n.210/1998 e DPR n.117/2000.

Si trasmettono i pareri espressi, nella riunione del 22 febbraio 2001, dalla Commissione tecnico-consultiva per le procedure di valutazione comparativa di cui alla legge n.210/1998.

Il Sottosegretario coordinatore
della Commissione tecnico-consultiva
(prof. Luciano Guerzoni)





La Commissione tecnico-consultiva ha espresso, nella riunione del 22 febbraio 2001, i seguenti avvisi e pareri:

  1. Nelle procedure concernenti posti di I fascia, sono esonerati dalla prova didattica esclusivamente i candidati per i quali sia stato adottato il decreto di nomina a professore associato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande indicato nel relativo bando.
  2. L'idoneità conseguita in settori che si trovano in corrispondenza bi o triunivoca con i settori di nuova denominazione è valida per ciascuno dei settori indicato come corrispondente. In tale ipotesi l'inquadramento nel nuovo settore è determinato dalla delibera di chiamata adottata dalla Facoltà.
  3. Il divieto di far parte per un anno di altre commissioni giudicatrici decorre, per i docenti eletti che rinuncino alla nomina in commissione, dalla data di accettazione formale della rinuncia da parte del Rettore. Le dimissioni dalla nomina a componente di commissione giudicatrice dovute alla rilevata sussistenza di motivi di incompatibilità, non comportano il divieto di far parte di altre commissioni per un anno, in quanto si configurano quale osservanza all'obbligo di astensione previsto dall'art. 51 c.p.c..
  4. La delibera della Facoltà concernente il componente designato non può intervenire prima della scadenza dei termini indicati nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. Il decreto di nomina in commissione del componente designato deve essere adottato contestualmente alla nomina dei docenti eletti. Tenuto conto che le modalità di composizione delle commissioni non costituiscono materia rimessa all'autonomia regolamentare, ogni difforme disposizione, eventualmente contenuta nei regolamenti di ateneo, è da ritenersi illegittima e pertanto i provvedimenti adottati in loro applicazione non saranno recepiti dal sistema informativo.