Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 novembre 2001 n. 245

Centri di Eccellenza per la Ricerca

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.P.R. 27.1.1998 n. 25 recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario;

VISTO il D.M. n.507 del 29.12.2000 che ha determinato gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2001-2003;

VISTO il D.M. n. 115 dell’8.5.2001, registrato alla Corte dei Conti il 19.06.2001, reg. n. 4, fgl. n. 141 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 ed in particolare l’art. 14 per quanto attiene al consolidamento ed alla promozione dei Centri di Eccellenza per la ricerca Universitaria;

RITENUTO necessario determinare i criteri per l'attribuzione alle Università, in relazione a quanto previsto dal citato art.14, comma 2 lett. B, di risorse per la promozione di Centri di Eccellenza per la ricerca universitaria;

DECRETA:

Art.1 - Obiettivi

Il MIUR seleziona, con cadenza annuale, proposte per la costituzione di Centri di Eccellenza per la ricerca presso le Università e le Scuole Superiori. Il MIUR interviene cofinanziandone la realizzazione e il funzionamento per il primo triennio di attività, sia per gli aspetti logistici sia per l’avviamento di ricerche che formano oggetto specifico ed originale del centro stesso. I centri di ricerca che l’intervento del MIUR intende incentivare e sostenere dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione al fine di acquisire nel medio/lungo periodo le opportunità delle interdipendenze e delle convergenze tecnologiche nella innovazione economica e sociale;
integrazione delle attività di ricerca con attività di alta formazione mirata a potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale ed a generare imprenditorialità in attività economiche innovative;
capacità di sviluppare progetti di ricerca a breve/medio termine che prevedano ricadute sul piano industriale e acquisizione di processi di partneriato scienza-mondo produttivo a sostegno della ricerca strategica delle medio-grandi imprese oppure ricadute sul piano dei servizi pubblici e della crescita culturale della società nel suo complesso;
assunzione di strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all’estero e di personalità scientifiche di livello internazionale, nonché la mobilità dei ricercatori tra Università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca privati.
Art. 2 - Caratteristiche generali dei progetti Ogni progetto, che sarà cofinanziato dal MIUR per un triennio, è sviluppato e presentato da una singola università sotto la responsabilità del rettore ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito denominato "coordinatore scientifico".

Non possono partecipare a nessun titolo ai progetti relativi al presente bando i docenti e ricercatori che sono coinvolti come coordinatori o partecipanti ai progetti finanziati nell’ambito del bando per i centri di eccellenza della ricerca del 2000 (D. M. n. 21 del 31.01.2001 e D.M. n. 81 del 2.04.2001).

Ciascun docente/ricercatore può essere presente in una sola domanda per la costituzione di un Centro di Eccellenza nell’ambito del presente bando e può partecipare all’attività di un solo Centro.

Il progetto del centro deve indicare:

a. il contesto culturale e di infrastrutture nel quale l’attività del centro si inserisce, documentando le competenze scientifiche esistenti, gli spazi e le dotazioni di personale, apparecchiature e finanziamenti già disponibili, le relazioni con altre strutture di ricerca e/o con strutture produttive interessate alle potenziali ricadute, in ambito nazionale ed internazionale;

b. gli obiettivi a medio e/o a lungo termine che il centro si propone di raggiungere;

c. una o più linee di ricerca che ci si propone di svolgere nel costituendo Centro di Eccellenza e che potranno essere utilizzate anche per la valutazione ex post dei risultati scientifici ottenuti dal centro durante il triennio di attività;

d. le prospettive di continuità dell’attività del centro al termine del finanziamento eventualmente acquisito attraverso il presente bando.

Art 3. Presentazione dei progetti

I progetti sono presentati per via telematica, compilando appositi prospetti predisposti dal MIUR entro il 31 dicembre 2001.

Ogni Università può presentare fino ad un massimo di tre proposte senza ordina preferenziale .

I progetti vanno compilati in italiano ed in inglese.

I progetti dovranno contenere:

a) l’indicazione del nome del centro di eccellenza e la tematica su cui l’attività del centro verterà tra quelle riportate nell’art. 8 del presente bando;

b) l’Università sede del centro;

c) i nominativi dei partecipanti ed i curricula del coordinatore e dei proponenti principali;

d) gli obiettivi a breve ed a lungo termine del centro;

e) il piano di ricerca dei primi tre anni di attività che includa la dettagliata descrizione di una o più (massimo cinque) linee di ricerca di cui al punto c dell’art.2;

f) l’attività di formazione che sarà svolta dal centro;

g) la struttura scientifica ed amministrativa del centro;

h) le risorse già disponibili, in termini di spazi, personale e finanziamenti già assegnati, escluso il co-finanziamento ad hoc a carico dell’Ateneo;

i) la richiesta finanziaria e la giustificazione dei costi per il primo triennio.

Al momento della presentazione del progetto l’Università si impegna irrevocabilmente a realizzarlo, se finanziato, utilizzando il cofinanziamento del MIUR esclusivamente a tal fine e garantendo la quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo alle scadenze progettuali previste. L’impegno deve essere confermato con delibera formale degli organi statutariamente competenti. La delibera può essere trasmessa anche in un momento successivo alla presentazione del progetto, ma comunque prima dell’erogazione del finanziamento da parte del MIUR.

Art. 4 - Selezione dei progetti

La selezione dei progetti è affidata ad una Commissione di esperti di alta qualificazione, nominata dal Ministro, composta di cinque membri, di cui tre designati dal Ministro, uno scelto su lista di cinque esperti indicati dal CUN ed uno su analoga lista predisposta dalla CRUI. La Commissione rimane in carica per un anno e può essere rinnovata, con decreto del Ministro, per non più di due anni consecutivi.

La Commissione si avvale dell’opera di revisori anonimi.Ai componenti della Commissione di cui sopra, in relazione all’impegno loro richiesto, viene corrisposto un compenso lordo annuo di lire 40 milioni mentre per il Presidente il compenso previsto è di lire 50 milioni.

La Commissione provvede ad effettuare la selezione dei progetti presentati dalle Università nominando almeno tre revisori indipendenti per ogni progetto, i quali esprimono individualmente e separatamente la propria circostanziata valutazione sul centro di eccellenza da costituire, in base: a) alla qualità scientifica della proposta e degli obiettivi; b) alla fattibilità della stessa in relazione alle competenze specifiche del coordinatore scientifico e dei partecipanti; c) alla disponibilità di idonei spazi, risorse umane e finanziarie; d) alla congruità tra costi e obiettivi previsti.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione, sulla base dei pareri dei revisori, sottopone all’approvazione del Ministro i progetti da finanziare e il costo finanziabile di ciascuno, nel limite dei fondi disponibili.

Art. 5 - Partecipazione finanziaria

La partecipazione finanziaria del MIUR ai singoli programmi di ricerca approvati avviene mediante cofinanziamento, che, per ogni centro di eccellenza, è pari all’80% del costo totale finanziabile.

Ciascun progetto deve prevedere, nel triennio, un costo minimo di Euro 1.250.000 (comprensivo della quota ministeriale) e massimo di Euro 5.000.000.

L’erogazione della quota ministeriale viene effettuata in rate annuali; a partire dalla seconda le rate vengono corrisposte sulla base di una relazione positiva da parte della Commissione di cui all’art.4, in corrispondenza con lo stato di avanzamento della costituzione e dell’attività del centro di eccellenza.

Ciascun centro di eccellenza può essere cofinanziato, nell’ambito della presente iniziativa, per una sola volta e comunque non oltre la durata del progetto.

Art. 6 – Valutazione

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui all’art.2 della legge n.370/99, effettua ex post la valutazione dell’attività svolta dai centri di ricerca attivati, in particolare per quanto attiene agli obiettivi di cui all’art. 2 punto b ed alle linee di ricerca di cui all’art. 2 punto c;

Art. 7 - Responsabilità e recesso

L’università assegnataria è responsabile nei confronti del MIUR della realizzazione del progetto. Nel caso in cui esso non fosse realizzato nel rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti o che l’Università intendesse recedere, essa è tenuta a restituire al MIUR l’intero importo del cofinanziamento erogato.

Il MIUR è responsabile esclusivamente dell’erogazione del contributo alle scadenze previste ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dell’Ateneo assegnatario nonché di terzi in genere per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione delle attività del progetto.

Art.8 – Aree tematiche di riferimento

I temi di interesse dei centri di ricerca sono i seguenti:

1. Logistica e strategia di produzione e di distribuzione.

2. Preparazione e caratterizzazione di materiali strutturali innovativi; trattamenti di materiali e superfici nanostrutturate.

3. Sensoristica innovativa per applicazioni di rilevante importanza economica.

4. Tecnologie innovative in chirurgia. 

Art. 9 - Richiesta di informazioni

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti al MIUR: Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento degli Affari Economici – SAUS – Uff. VIII.

(Decreto registrato alla Corte dei Conti il 14.12.2001 reg. 7 fgl. 19)
Roma, 23 novembre 2001

IL MINISTRO