Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 5 novembre 2001, protocollo n.15909

Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2001/2002.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E AFFARI ECONOMICI S.A.U.S. - Ufficio IV
Protocollo: n.15909
Roma, 5 novembre 2001

Ai Rettori delle Università

LORO SEDE

e, p.c: Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX

Al Ministero dell’Interno
Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie

Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane

Al Ministero della Salute
Dipartimento Professioni
sanitarie, Risorse umane e
tecnologiche in Sanità

LORO SEDE

Oggetto: Scuole di specializzazioni mediche a.a. 2001/2002.

Alla luce delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98 n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e dalla direttiva del Ministero Sanità del 18.4.2000 n. 1259 si ritiene opportuno fornire indicazioni per l’ammissione degli studenti stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell’anno accademico 2001/2002.

A - Cittadini comunitari

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale).

La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

B - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo italiano

I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

In base all’avvenuta assegnazione di borse di studio, ai sensi della L. n. 49/87, finalizzata alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri – Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo – per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all’estero o temporaneamente in Italia dovranno presentare la domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d’origine entro il 7 dicembre 2001 che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 3 gennaio 2002, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. – D.G.C.S.- Uff. IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell’interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine devono chiedere al Ministero della Sanità, tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000.

C - Cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari possono partecipare ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata entro il 7 dicembre 2001 alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d’origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 3 gennaio 2002, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall’ordinamento italiano (titolo accademico e abilitazione all’esercizio della professione secondo l’ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all’esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine devono chiedere al Ministero della Salute, tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000) e di una borsa di studio per l’intera durata del corso, preventivamente assicurata dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all’estero, competente per territorio, che allo stato attuale è di L. 22.467.500 annue.

Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le prove previste dall’ordinamento delle singole scuole.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Giovanni D’Addona)