Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 16 ottobre 2001 n. 221

Criteri per la ripartizione del fondo destinato all'attivazione degli assegni di ricerca

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l’art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.499, che ha previsto la possibilità per le università di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO l’art.5, comma 1, della legge n.370/99 che prevede uno stanziamento per il triennio 1999/2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli Atenei all’attivazione degli assegni di ricerca di cui sopra, da ripartire secondo criteri determinati con decreto ministeriale;

VISTO il D.M. n. 87 del 8.2.2000, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2000, reg.1 U.R.24, che all’art.1 ha determinato i criteri di ripartizione dello stanziamento previsto dal predetto art.5 comma 1 L.370/99, per il triennio 1999/2001;

VISTE le proposte avanzate dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine all’individuazione di nuovi criteri per la ripartizione dello stanziamento, relativo all’esercizio 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli Atenei  all’attivazione di assegni di ricerca ex art.51, comma 6, L.449/97 succitata;

RITENUTO opportuno modificare il citato D.M.87 che, idoneo esclusivamente per la fase di avvio, tiene conto unicamente dei tempi realizzati dalle università nell’attivazione degli assegni di cui sopra;

VISTA la rilevazione effettuata da questo Ministero dalla banca-dati sugli assegni di ricerca, istituita in conformità a quanto previsto dall’art.2 del succitato D.M.87 del 8.2.2000;

DECRETA:

Lo stanziamento previsto dall’art.5, comma 1, della legge n.370/99, destinato al cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui in premessa, per il corrente esercizio finanziario, viene ripartito secondo i seguenti criteri:

Art.1. Una quota pari al 10% del citato stanziamento viene ripartita unicamente  tra gli Atenei che per il triennio 98/2000 hanno speso per l’attivazione degli assegni di ricerca una somma superiore allo stanziamento ministeriale loro assegnato. La ripartizione terrà conto, in ragione percentuale, della quota utilizzata da ciascun Ateneo.

Art.2.   Agli Atenei di cui all’Art.1 viene garantita la copertura  nella misura del 50%, a titolo di cofinanziamento, della spesa accertata nel 2001 per ciascun Ateneo.

Art.3.   La quota di stanziamento residua viene ripartita tra i restanti Atenei in misura direttamente proporzionale alla spesa accertata per il  2001, detratta la quota  del cofinanziamento ministeriale (98/2000) non ancora utilizzata al 31.12.2000.

Art.4. Sono esclusi dalla ripartizione gli Atenei la cui spesa per il 2001 risulti ancora totalmente coperta dalle pregresse assegnazioni ministeriali.

(Registrato alla Corte del Conti il 22/11/2001 - Registro n. 6 - Foglio n. 369)
Roma, 16 ottobre 2001

f.to Il Ministro
(Letizia Moratti)