Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 13 settembre 2001

Università di Firenze - Definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive - D.M. 13 settembre 2001.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n.217;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, .509 ed, in particolare, l’articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTO il decreto direttoriale in data 31 luglio 2001 con il quale è stato approvato, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale espresso nella seduta del 12 luglio 2001, il Regolamento didattico dell’Università di Firenze nel quale è ricompreso, tra gli altri, il corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive;

VISTA la nota in data 24 agosto 2001 con la quale l’Università degli studi di Firenze comunica l’attivazione per l’anno accademico 2001/2002 del citato corso di laurea e rende nota la disponibilità dei posti per le relative immatricolazioni;

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l’anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università degli studi di Firenze è determinato in 250 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e in n. 25 per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 settembre 2001

IL MINISTRO
(f.to Letizia Moratti)