Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 settembre 2001

Modalità per la concessione delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed, in particolare, l’articolo 6;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n.390 ed, in particolare, l’articolo 17 che prevede l’istituzione di borse di studio destinate all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria,

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537 ed, in particolare l’articolo 5, comma 1 e l’articolo 5, comma 20, che prevede l’esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.306 ed, in particolare l’articolo 3, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio de Ministri  “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” 9 aprile 2001 ed, in particolare l’articolo 2, comma 5;

 VISTO l’articolo 8 del citato D.P.C.M. che prevede l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento;

CONSIDERATA l’opportunità di definire le modalità per il conferimento delle borse di studio di cui all’articolo 17 della citata legge n.390/1991, allo scopo di una loro più ampia e proficua utilizzazione, nonché di uniformare le modalità di selezione dei benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi;

VISTO il parere della Comitato di Presidenza della Conferenza permanente dei Rettori reso noto in data 6 giugno 2001;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell’adunanza del 27 giugno 2001;

VISTO il parere espresso dal Consiglio nazionale degli studenti universitari nell’adunanza del 19/20 luglio 2001;

D E C R E T A:

Art.1

1.Le borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, sono poste a concorso dalle Università con oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto delle indicazioni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n.390 richiamata in premessa.

Art.2

1.Le Università determinano autonomamente i requisiti relativi alla condizione economica, qualora prevista, e al merito per l’accesso iniziale ai benefici, le modalità di definizione delle graduatorie, le norme relative agli importi, le procedure di selezione delle borse di studio facendo riferimento, ove possibile, alle modalità di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001. L’importo minimo delle borse è comunque stabilito con riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 dello stesso D.P.C.M. 9 aprile 2001 per la tipologia degli studenti fuori sede.

Art.3

1.Le Università stabiliscono autonomamente le modalità di conferma, per un numero di anni pari alla durata del corso universitario più un semestre e di  revoca  delle borse, definendo i relativi requisiti  di merito  in misura non inferiore a quanto stabilito all’articolo 6 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art.4

1.Il beneficio delle borse di studio, di cui al presente decreto, è incompatibile con gli altri servizi ed interventi di cui all’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad eccezione del servizio abitativo che può essere fruito a titolo oneroso e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale.

Art.5

1.Gli studenti beneficiari delle borse di studio, di cui al presente decreto sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Art.6

1.Le norme del presente decreto si applicano alle nuove borse poste a concorso dalle Università per il primo anno di corso a partire dall’anno accademico 2001/2002.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(Registrato alla Corte del Conti il 14/12/2001 - Registro n. 7 - Foglio n. 18)
Roma, 20 settembre 2001

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)