Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 18 settembre 2001, protocollo n.1356

D.M. 8.5.2001 – attuazione art. 3, comma 3: attivazione dei corsi di studio non aventi la stessa denominazione dei corsi già attivati o istituiti.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI - UFFICIO VII
Protocollo: n.1356
Roma, 18 settembre 2001

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti Universitari
LORO SEDI

Oggetto: D.M. 8.5.2001 – attuazione art. 3, comma 3: attivazione dei corsi di studio non aventi la stessa denominazione dei corsi già attivati o istituiti.

            Come è noto il D.M. 8.5.2001, relativo alla programmazione  del sistema universitario per il triennio 2001-2003, prevede, l’art. 3, comma 3, che l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica non aventi la stessa denominazione di corsi già attivati o istituiti nei riguardi dei quali trova applicazione l'art. 9, comma 1, del D.M. 3.11.1999 n. 509, è “subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario), in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie”.

            Per l’attuazione di tale procedura il Ministero ha fornito alle Università le prime indicazioni operative con la nota n. 832 del 8.6. c.a., con la quale è stato comunicato che il Comitato sta provvedendo alla definizione dei differenziati “requisiti minimi” di dotazione di risorse occorrenti al riguardo.

            Con la successiva nota n. 1143 del 3.8.c.a (di cui si unisce copia ed al cui testo si fa rinvio) è stato evidenziato che, per i nuovi corsi, la differenza tra quelli “in autonomia” (art. 2, comma 4, del D.P.R. 27.1.1998 n. 25) e quelli previsti dall’art. 3 del predetto D.M. 8.5.2001 che ai fini dell’attivazione abbiamo ottenuto la “positiva valutazione del Ministero, sentito il Comitato,” è rappresentata dal fatto che i primi (a differenza dei secondi) non saranno tenuti in considerazione ai fini della ripartizione dei fondi, nei termini precisati nella nota stessa.

            Nel comunicare che il Comitato sta provvedendo alla definizione di tali “requisiti minimi” si fa presente che i corsi, nelle more della definizione delle procedure che possono consentire la valutazione da parte del Ministero, potranno transitoriamente essere attivati dalle Università “in autonomia”, per essere poi considerati, in caso di positiva valutazione ministeriale, come attivati ai sensi dall’art. 4 del predetto D.M. relativo alla programmazione.

            In tal modo i tempi occorrenti alla attivazione della procedura prevista da tale art. 4 non comporteranno ritardi operativi nella attuazione delle nuove iniziative didattiche di cui trattasi.

            In ordine poi all’inserimento dei dati relativi a tali corsi nella banca-dati dell’offerta formativa (v. ministeriale n. 1329 del 14.9. c.a.) si fa presente che, nell’ipotesi transitoria sopra delineata, i corsi andranno inizialmente registrati come “in autonomia” e successivamente, previa cancellazione di tale registrazione provvisoria, tra i corsi ex art. 3 del predetto D.M. di programmazione.

            Si coglie l’occasione per ricordare che alla pagina 3 della ricordata nota n. 1143, ai fini della individuazione dei corsi “aventi la stessa denominazione dei corsi di diploma universitario e di laurea attualmente attivati”, (per i quali non si deve fare ricorso alle procedure previste dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 25/1998 ovvero dall’art. 3 del D.M. 8.5.2001) deve farsi rinvio a quanto indicato nella scheda informativa allegata alla nota del Ministero – D.P.C.A.E. – SAUS – Uff. III n. 493 del 2.4. c.a., nella quale viene precisato che “lo stesso corso già esistente o un indirizzo del medesimo, qualora previsto dalle previgenti tabelle ministeriali, può essere utilizzato per la trasformazione sia in un nuovo corso di laurea sia in un nuovo corso di laurea specialistica, ma non più di una volta per ciascuno dei due casi”.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D’Addona)