Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 24 aprile 2002 n. 67

Criteri ripartizione FFO e interventi di riequilibrio per l'esercizio 2002

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.M. n.96 del 23.4.2001 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario ed agli interventi di riequilibrio per l'anno 2001;

VISTO l’art.5 comma 8 della legge 24.12.1993, n.537;

VISTO l’art.2 comma 2 della legge n.370/99;

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap.5507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2002;

RITENUTO di definire contemporaneamente la ripartizione del maggiore stanziamento disponibile nonché gli interventi di riequilibrio per l’esercizio 2002;

ACQUISITO il parere del Comitato per la valutazione del sistema universitario;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza Permanente dei Rettori e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;


D E C R E T A 


Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari saranno operate secondo i seguenti criteri:

Art. 1 - Consolidamento del FFO attribuito alle singole istituzioni per il 2001, tenuto conto dei seguenti interventi:

  • sottrazione della residua quota di riequilibrio 2001 e contestuale riassegnazione della stessa con le finalizzazioni espresse al successivo art.2;
  • copertura delle obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi, in particolare per quanto attiene: 
    • al completamento degli interventi disposti con l’art.4 del D.M.n.96 del 23.4.2001;
    • allo stanziamento per le Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all’art.56 comma 5 della legge  n.388 del 23.12.2000;
    • alle assegnazioni, a titolo di una tantum, relative alle quote di accordi di programma già formalizzati.

Art. 2 - Interventi per il riequilibrio
Per la definizione quantitativa degli interventi di riequilibrio nei confronti di ciascuna istituzione viene utilizzato il Modello  già predisposto dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario nel 1998 (già utilizzato da tale anno) senza alcuna variazione nei valori dei parametri ivi indicati (allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto, con particolare riferimento ai paragrafi 5.1 e 5.2).
 Ai fini del calcolo, i dati sugli studenti iscritti da utilizzare sono quelli - trasmessi dalle singole istituzioni all’Ufficio statistico del MURST - relativi all’a.a.2000/2001, depurati del numero degli iscritti a corsi di studio attivati autonomamente, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali (DPR.25/98 art.2 c.4), nonché di quelli iscritti ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
L’intervento di accelerazione del processo di riequilibrio viene disposto per quegli Atenei con una distanza dal riequilibrio superiore al 10% e tenendo conto delle assegnazioni consolidate di cui all’art. 1 del presente decreto.
Per il corrente anno la riduzione del FFO consolidato, da destinare per la quota di riequilibrio, viene stabilita nella percentuale del 9%.
 Per il riequilibrio ordinario non si opera alcuna riduzione o incremento di FFO per quelle istituzioni che presentino una posizione, tra valori calcolati ed effettivi, al +/-  5%.
Per valori superiori a tale differenza la riduzione di FFO terrà comunque conto di tale soglia.
 Per le istituzioni con valore di FFO calcolato inferiore del 5%  a quello effettivo si procederà alla riassegnazione della quota sottratta con espressa finalizzazione della stessa ai seguenti interventi:
- potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca e gestionali;
- adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori, alle biblioteche ed agli spazi di studio;
- attività di orientamento e tutorato.
Per le istituzioni con valori di FFO calcolato superiore del 5% a quello effettivo si procederà all’attribuzione della quota di riequilibrio.
Per gli interventi previsti nel presente articolo viene destinata, con prelievo dalle maggiori disponibilità del capitolo 5507, una quota pari a 48,5 milioni di euro. 


Art. 3 – Intervento per incentivare la mobilità dei docenti
A valere sulle maggiori risorse del capitolo 5507 per il 2002, sono destinati 2,5 milioni di euro per incentivare, mediante cofinanziamento, la mobilità del personale docente tra le  istituzioni universitarie.
Gli interventi di cofinanziamento, che avranno effetto dalla data di effettiva entrata in servizio dei docenti interessati, sono commisurati nella misura unitaria annua, da consolidarsi interamente nel FFO degli anni successivi, pari a:
- 51.646 euro per i professori di I^ fascia
- 38.734 euro per i professori di II^ fascia
Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2.11.2001 1.11.2002, abbiano assunto in servizio docenti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- chiamate di professori (I^ e II^ fascia) idonei in valutazioni comparative, di cui alla Legge n.210/98, che non abbiano prestato servizio, negli ultimi 10 anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’istituzione chiamante. Sono escluse dal presente intervento le chiamate del primo idoneo su concorsi banditi dall’Ateneo stesso.
- trasferimenti di professori ordinari e di professori associati confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 10 anni, nella sede chiamante  e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione. Le sedi gemmate di nuova istituzione, potranno derogare al vincolo della provenienza extra regionale, purché non si tratti di personale proveniente dalla sede gemmante.
L’incentivo in parola potrà essere disposto, per le chiamate per trasferimento, soltanto nei casi in cui gli inquadramenti in questione vengano operati in quelle facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle stesse facoltà, ridotto del 30%.
Fermo restando il rispetto dei vincoli connessi alla mobilità dei docenti, previsti dalla normativa vigente (art.3 legge n.210/98), nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data della loro presa di servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo all’incentivo, si procederà al corrispondente recupero di quanto assegnato.

Art.4 – Incentivi di cui all’art.2 della Legge 370/1999
Vengono destinati 8,2 milioni di euro complessivi, non consolidabili per gli esercizi successivi, nella misura indicata per ciascuno dei seguenti obiettivi:
- 4,1 milioni di euro per incentivare il numero di laureati che hanno conseguito il titolo con una durata degli studi più prossima a quella legale prevista per il corso stesso, utilizzando a tal fine i dati relativi alla età anagrafica dei soggetti all’atto del conseguimento dei titoli nel 2000;
- 4,1 milioni di euro per incentivare la minore percentuale di “abbandono” fra il primo ed il secondo anno di iscrizione, all’uopo utilizzando il numero degli studenti iscritti al primo anno (a.a.1999/2000) che non hanno superato alcun esame nel 2000;

Art.5 -  Ulteriori interventi
 La restante disponibilità, pari a circa 14,7 milioni di euro, è riservata per i seguenti interventi:
- eventuale compensazione di somme arretrate dovute a vario titolo;
- incentivi per le chiamate di studiosi stranieri o italiani residenti all’estero;
- esigenze di sostegno per gli Atenei di recente istituzione;
- interventi di sostegno per motivate e straordinarie esigenze.

 Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.

(Registrato alla Corte del Conti il 21/05/2002 - Registro n.2 - Foglio n.75)
Roma, 24 aprile 2002


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