Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2002 n. 20

Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale - bando 2002

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il D.M. n.10 del 23 gennaio 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 reg.1 fgl.n.202, concernente i criteri per l’attribuzione alle Università delle risorse disponibili sui fondi per la ricerca e per le grandi attrezzature scientifiche e per i progetti di rilevante interesse nazionale;

CONSIDERATA l’opportunità di modificare ed integrare l’atto di cui sopra;

VISTI i capitoli 8969 e 5455 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

VISTA la legge 3.8.1998, n.315 art.1 comma b);

DECRETA:

1.      PROGRAMMI DI RICERCA

Il MIUR, ogni anno, cofinanzia programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dalle Università e dagli Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

L’esecuzione dei programmi ha, di norma, durata biennale. La quota ministeriale di cofinanziamento dei programmi è assegnata in unica soluzione anticipata.

Ciascun programma è sviluppato da una o più "unità operative di ricerca", raggruppanti un numero adeguato di ricercatori, ed è coordinato da un professore universitario, nel seguito detto "coordinatore scientifico del programma". Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ad un professore o ricercatore universitario confermato, nel seguito detto "coordinatore scientifico dell’unità operativa".

I programmi sono svolti, di norma, da "unità operative" di ricerca afferenti a più Università, ma possono essere realizzati da unità operative di ricerca appartenenti alla stessa Università.

L’Università proponente è quella del coordinatore scientifico del programma che, oltre all’attività di coordinamento, dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca stessa .

I programmi possono prevedere l’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche, se direttamente funzionali e indispensabili alla ricerca programmata; non possono essere previsti, invece, interventi di natura edilizia.

Il bando per il cofinanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale ha cadenza annuale.

Ciascun docente-ricercatore, in ciascun bando, può comparire come partecipante ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità operativa di ricerca.

Il tempo dedicabile alla ricerca (in mesi-uomo), con riferimento alla durata complessiva del programma, indicato da ciascun partecipante, dovrà tenere conto della sua compatibilità con il tempo dedicato agli altri impegni istituzionali e ad altri programmi di ricerca.

             

2.      PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I programmi dovranno essere presentati, dai coordinatori dei programmi e delle unità operative, utilizzando la procedura informatizzata appositamente predisposta. Copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai coordinatori, al Rettore dell’Ateneo di appartenenza. In caso di necessità di riscontri successivi, il Ministero potrà richiedere copia del documento depositato.

Si conferma per il 2002 e per gli esercizi finanziari successivi, la scadenza di presentazione delle domande al 31 marzo; decorso il suddetto termine, nessun programma potrà essere ammesso alla selezione. In considerazione della suddetta scadenza, i coordinatori scientifici delle unità operative dovranno chiudere i propri modelli entro il 20 aprile.

Al fine di consentire il ricorso ad un più elevato numero di revisori stranieri, le domande dovranno essere redatte anche in lingua inglese.

Nei programmi, oltre al nome del coordinatore scientifico e delle unità di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:

·        lo stato dell’arte, sia nazionale che internazionale;

·        l’articolazione del programma in fasi di sviluppo e i tempi di realizzazione previsti per ciascuna fase;

·        gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;

·        gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;

·        i costi del programma al cento per cento del fabbisogno, ripartiti per ciascuna fase. ;

·        le risorse finanziarie, oltre che quelle umane e strumentali già disponibili, con cui le Università prevedono di sostenere il programma;

·        le ulteriori risorse esterne che possono essere collegate o acquisite al programma;

·        il grado di avanzamento della ricerca raggiungibile con i fondi "propri";

·        gli elementi e i criteri con cui si ritiene possano essere verificati i risultati raggiunti.

Al fine di evitare la presentazione di programmi che, relativamente al costo previsto, presentino elementi di incongruità rispetto alla media per area, sono consultabili, nel sito Miur, le risultanze dell'analisi, all'uopo effettuata, dei costi minimi e massimi per aree disciplinari e per numero di unità coinvolte relativamente ai progetti finanziati nell'ultimo triennio.

3.      SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è affidata a una Commissione di garanzia che si avvale dell’opera di revisori anonimi.

La Commissione di garanzia è composta da otto membri di alta qualificazione scientifica, di cui quattro nominati direttamente dal Ministro e gli altri quattro scelti dal Ministro stesso entro liste di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal CUN.

La Commissione dovrà essere modificata ogni anno, per almeno quattro dei suoi componenti, di cui almeno due scelti nelle liste di cui sopra.

Ciascun componente non potrà rimanere in carica per più di tre anni consecutivi.

Per gli spostamenti effettuati dai componenti della Commissione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 419/90, è pertanto ammesso il rimborso delle spese di trasferimento, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.

Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, l’utilizzo del mezzo proprio può essere consentito solo in caso di comprovata necessità ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati sollevino l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su danni che possano derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto utilizzato.

Ai membri della Commissione autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un’indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina “super” vigente nel tempo nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.

Effettuata, anche in collaborazione con il Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici del MIUR, la valutazione di conformità delle proposte, la Commissione di garanzia nomina, per ogni proposta, almeno due revisori anonimi i quali, esaminato il progetto appositamente oscurato per quanto attiene ai nominativi dei proponenti,  forniranno separatamente un loro circostanziato giudizio circa la qualità del programma stesso e la congruità dei costi previsti. Gli stessi procederanno quindi, senza possibilità di modificare il giudizio precedentemente espresso, alla valutazione della qualificazione scientifica dei docenti proponenti e all’idoneità dei gruppi operativi a svolgere l’attività prevista.

La Commissione, vagliati i giudizi espressi, può, nei casi di manifesta contraddizione e/o incongruenza tra giudizio espresso e punteggio attribuito, chiedere al revisore ulteriori elementi di valutazione. Qualora dovessero permanere fondati elementi di dubbio sull’obiettività del parere espresso, anche in rapporto agli altri giudizi acquisiti sul medesimo progetto, la Commissione può procedere, in seduta collegiale, all'eliminazione di tale giudizio.

La Commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo una lista di priorità (i cui dettagli sono specificati nell’apposito documento predisposto dai Garanti), tutti i programmi valutati positivamente e, tenendo conto della riserva per area scientifico-disciplinare indicata al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e l’entità del finanziamento.

La selezione e la presentazione delle proposte di finanziamento da parte della Commissione si conclude entro il 30 settembre.

4. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

La partecipazione finanziaria del MIUR ai singoli programmi di ricerca approvati, avviene mediante cofinanziamento che, per ogni singolo programma, potrà corrispondere fino ad un massimo del:

·        50% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi intrauniversitari;

·        70% del costo totale ammissibile, nel caso di programmi interuniversitari;

Le università possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio carico, risorse non espressamente finalizzate, acquisite da enti pubblici e privati, con esclusione di quelle già erogate dal MIUR per precedenti programmi, per borse di studio e per assegni di ricerca.

Il coordinatore scientifico certifica che il progetto ha carattere di originalità e che non è finanziato o cofinanziato da altre Amministrazioni pubbliche o private.

E' comunque consentito presentare progetti per i quali siano già in atto rapporti di cofinanziamento con altre Amministrazioni, interessate allo stesso argomento di ricerca. Nel caso di positiva valutazione, la quota di cofinanziamento del MIUR concorrerà alla realizzazione del programma, con quelle già messe a disposizione da parte dell'Ateneo e dell'altro Ente finanziatore.

Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il MIUR chiederà ai Rettori delle Università proponenti, apposita certificazione di impegno per l’utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell’erogazione del contributo da parte del MIUR.

Nella ripartizione, ad ogni area scientifico-disciplinare, di cui al DM 4.10.2000 n.175, (pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000) e successive modificazioni ed integrazioni, è assicurato dal MIUR non meno del 3% delle risorse complessivamente disponibili sui fondi ministeriali per la ricerca e le grandi attrezzature. La parte di finanziamento riferita ad una singola area scientifico disciplinare, non assegnata per mancanza di programmi ammessi o per qualsiasi altra ragione, è portata in accrescimento al finanziamento delle altre aree.

           

5. EROGAZIONE

Il cofinanziamento ministeriale a ciascun programma nazionale, previa acquisizione da parte del coordinatore scientifico del programma della ripartizione dei fondi tra le unità operative afferenti al programma, viene accreditato direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università sedi delle stesse unità.

La ripartizione dei fondi tra le unità operative è determinata dal coordinatore scientifico in funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi del programma.

6. - RESPONSABILITÀ’ E RECESSO

Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell’attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda.

L’Università assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i proponenti in caso di programmi interuniversitari, si impegnano ad eseguire nei confronti del MIUR le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l’operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

Il MIUR risponde esclusivamente dell’erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione delle suindicate attività.

Il MIUR può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

Eventuali importi che il MIUR dovesse recuperare dalle Università assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università anche in base ad altro titolo.

7. VALUTAZIONE

I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione “ex post” e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Ai soggetti incaricati della valutazione dei programmi di ricerca, individuati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario in numero proporzionale, per ciascuna area, ai progetti da esaminare e nominati dal Capo del Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici, viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute di legge, di € 258,00 per ogni progetto valutato.

Ai medesimi soggetti spetta altresì il rimborso delle spese di trasferimento, vitto e alloggio, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, nei casi di convocazione da parte della Commissione dei garanti ovvero qualora l’espletamento dell’incarico di valutazione renda necessario, previo nulla-osta degli uffici competenti del Miur, lo spostamento dalla propria sede di servizio.

 

8. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di garanzia, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali, può avvalersi, nell’ambito delle accertate disponibilità di bilancio, di esperti informatici, d’intesa con il Capo del Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici.

Il compenso per tali collaborazioni è determinato in relazione alle differenziate capacità professionali ed al differenziato impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore a € 15.494,00 oltre l’IVA ed altri oneri eventualmente dovuti, come per legge.

L’incarico viene conferito con decreto del Ministro per un periodo non superiore all’anno finanziario.

Esso comporta una prestazione da eseguirsi personalmente in correlazione funzionale con la Commissione, sulla base delle direttive del Presidente, nel rispetto del segreto d’ufficio, con l’esclusione di ogni attività incompatibile o in contrasto con la natura dell’incarico stesso.

L’incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l’opera svolta.

Nel decreto di conferimento dell’incarico va specificato l’oggetto, l’entità del compenso, da commisurare alla durata ed alla natura delle prestazioni richieste.

Nel caso di estranei alla Pubblica Amministrazione è stipulato con gli stessi, apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: la durata del contratto, che deve essere equivalente a quella dell’incarico, la prestazione d’opera, la verifica dei risultati da parte della Commissione, la retribuzione e gli oneri accessori, come per legge, le modalità dell’erogazione, e la facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell’Amministrazione; tali elementi, nel caso di dipendenti pubblici, sono riportati nel decreto di conferimento dell’incarico.

Per quanto non espressamente previsto nella stipula del contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

9. COPERTURA FINANZIARIA

Le spese per i compensi e gli incarichi di cui ai punti 3, 7 ed 8, graveranno sul cap.5455 (U.P.B. 25.1.1.0) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’es.fin. 2002 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, verrà acquisita, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prevista dall’art.26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 80/98.

10. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - Servizio per l’autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VIII.

Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca previsti dal presente decreto saranno rese disponibili su supporto informatico entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(In corso di registrazione alla Corte dei Conti)
Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro
(f.to Moratti)