Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002

SSIS - Corso handicap 800 ore

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 8;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6 che limita all’a.a.2000/2001 l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di  docenti della scuola secondaria;

CONSIDERATO che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico;

CONSIDERATO altresì che, per le accertate necessità dell’utenza, si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati  un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nell’ambito delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap,  almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap;

RITENUTO pertanto necessario, nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998, disciplinare l’organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno;

D E C R E T A:

Art. 1

1: Nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4 , comma 8,  del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del  titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A.

 Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l’abilitazione all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2:  Il numero di posti riservati per l’accesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell’offerta potenziale comunicata dalle Università.

Nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.

3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell’art.14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative  in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.

4: I criteri generali di cui all’allegato A costituiscono altresì, in quanto      applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse.

Art.2

Le disposizioni di cui all’art. 1 hanno efficacia a decorrere dall’a.a. 2002/2003 e fino all’a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche.

Roma, 20 febbraio 2002

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)