Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 12 giugno 2002 n. 815/RIC

Bando Legge 6/2000, art.4 "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" - Progetti annuali - Anno 2002

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA Ufficio II

 

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300;
Vista la legge 10.01.2000 n.6, di modifica alla legge 28.03.1991 n.113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art.4;
Visto lo stanziamento per l'anno finanziario 2002, sul Cap. 8923 del bilancio di previsione del MIUR "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" di un importo pari a € 10.329.137,98;
Visto il D.M. 657 Ric del 20.05.2002 con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2002 la somma di € 2.826.310,38 per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge 6/2000 ai sensi dell'art.4 della legge stessa;
Considerato che in particolare l'art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi;
Visto l'art. 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.


D E C R E T A

Art. 1

Sono ammessi ai contributi di cui all'art.4 della legge 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare  l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Art. 2

Non sono ammissibili al contributo:
a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;
b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;
c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto
d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.
e) Proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali.

Art. 3

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:
a) Una quota di € 1.291.142,25 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere.
b) Una quota di € 1.032.913,80 per progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria.
c) Una quota di € 502.254,33 per progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti delle altre aree.

Art. 4

Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate entro il 16 settembre 2002 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande finanziamento". Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda riepilogativa (all.2) del progetto - che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 16 settembre 2002, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca - Ufficio II - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA, recante sulla busta "bando ex art.4 legge 6/2000 diffusione della cultura scientifica"; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

b) progetto esecutivo contenente:

• Titolo, obiettivi, attività, risultati, destinatari e contributo richiesto;
• Piano finanziario e relativi costi;
• Strutture e risorse umane e strumentali che concorrono al progetto;
• Eventuali rapporti con altre iniziative e altre fonti di finanziamento disponibili;
• Il termine finale, che non può essere superiore a un anno dall'acquisizione del contributo

c) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.

Possono essere avanzate richieste di contributo per più progetti, purché trasmesse singolarmente.

Art. 5

Tutta la documentazione di cui all'art.4 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 6

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 7

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 della legge 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Roma, 12 giugno 2002

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'Addona)