VISTO l'art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.499, che ha previsto la possibilità per le università di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTO l'art.5, comma 1, della legge n.370/99 che prevede uno stanziamento di lire 33,5 milardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dal 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli Atenei all'attivazione degli assegni di ricerca di cui sopra, da ripartire secondo criteri determinati con decreto ministeriale;
VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 5552 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2002, pari ad € 26.597.530;
VISTO il D.M. n. 87 del 8.2.2000, registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2000, reg.1 U.R.24, che all'art.1 ha determinato i criteri di ripartizione dello stanziamento previsto dal predetto art.5 comma 1 L.370/99, per il triennio 1999/2001;
RITENUTO opportuno ripartire il suddetto stanziamento sulla base di criteri che tengano conto percentualmente della quota di cofinanziamento universitario effettivamente utilizzata da ciascun Ateneo a decorrere dal 1998;
VISTA la banca-dati sugli assegni di ricerca, istituita in conformità a quanto previsto dall'art.2 del succitato D.M.87 del 8.2.2000;
DECRETA:
Lo stanziamento previsto dall'art.5, comma 1, della legge n.370/99, destinato al cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui in premessa, per il corrente esercizio finanziario, viene ripartito secondo i seguenti criteri:
Art.1.
• Sulla base dello speso da ciascun Ateneo nel triennio
1998/2001, rapportato alle complessive assegnazioni ministeriali
per lo stesso periodo, viene determinata la percentuale della quota
media di cofinanziamento universitario utilizzato per l'attivazione
degli assegni in premessa.
• Rispetto a tale valore medio viene calcolata, per ciascun
Ateneo, la quota maggiore/minore effettivamente utilizzata.
• Dalla spesa prevista per il corrente esercizio, rilevata
dalla Banca-dati MIUR-CINECA, viene aggiunta/sottratta la quota di
cui al punto che precede , al netto della assegnazione finalizzata
e consolidata (dal 1997) sul Fondo di Finanziamento
Ordinario.
• Tale "base di calcolo", percentualizzata, viene utilizzata
per la ripartizione dell'intero stanziamento disponibile per
l'anno 2002.
Art.2.
La rilevazione dei dati sulla spesa prevista nel corrente anno
viene effettuata tramite la citata Banca-dati MIUR-CINECA al 30
giugno 2002.
Art.3.
Gli Atenei che presentino una "base di calcolo" negativa, vengono
esclusi dalla ripartizione di cui all'art.1.
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.
IL MINISTRO
(f.to Letizia Moratti)