VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 con particolare riferimento
all'art. 4, che demanda al Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica il compito di determinare annualmente i
criteri per la ripartizione tra gli Atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero,
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato;
VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con D.P.R. 30 aprile 1999, n. 224 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTA la nota n. 149 del 13 febbraio 2002 con la quale il Vice Presidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario ha trasmesso i criteri espressi dal Comitato stesso in merito alla ripartizione dei fondi sopracitati;
RITENUTO di adottare i criteri suggeriti dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario;
CONSIDERATO che per l'anno 2002 la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, la Scuola Normale di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di studi avanzati di Trieste - S.I.S.S.A. e l'Università Stranieri di Siena sono finanziate con gli stessi criteri adottati per le altre Università;
D E C R E T A:
Art. 1 - Per l'anno finanziario 2002, dopo aver detratto gli
importi da assegnare alle Università per il
pagamento delle borse di dottorato di ricerca, finanziate dal
Ministero e attive nell'anno in questione, le
rimanenti risorse disponibili sul capitolo 5491 dello stato
di previsione della spesa di questo Ministero, destinate al
finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
attività di ricerca post laurea e post dottorato, saranno ripartite
tra le Università ed Istituti universitari secondo i seguenti
criteri:
- 80% delle risorse disponibili ripartito:
a) per una metà proporzionalmente al numero complessivo dei
laureati negli anni solari 2000 e
2001;
b) per l'altra metà in relazione al numero dei dottori di ricerca
che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del
titolo nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2001;
- 20% in base agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, suddivisi per ciclo, che soddisfino i seguenti requisiti:
a) siano stati motivatamente valutati nel merito sia
preventivamente che annualmente da parte del Nucleo di valutazione
interna;
b) la composizione del collegio dei docenti preveda almeno dieci
docenti di ruolo, anche appartenenti a sedi diverse, non coinvolti
in altri dottorati;
c) abbiano previsto non meno di 9 posti coperti da borse di studio
(eventualmente anche finanziati da enti esterni) negli ultimi tre
cicli.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
f.to Letizia Moratti