Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 4 luglio 2002 n. 944 Ric

REGOLE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO TRIENNALE A FAVORE DEGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA'’DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

VISTO il d.lgs 30.7.1999 n. 300 d'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 113/91 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

VISTA la legge 10/1/2000 n. 6,contenente modifiche alla citata legge 28/3/1991 n.113 intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

VISTI in particolare l'art. 1 commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'art. 4 della predetta legge i quali, per la realizzazione delle suddette finalità prevedono gli strumenti del finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, nonché gli accordi di programma ed il bando annuale per l'erogazione di contributi per attività coerenti con le finalità della legge stessa;

VISTI altresì gli artt. 2 e 3 della medesima legge che determinano lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale e agli accordi di programma;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

CONSIDERATO che il 31.12.2002 scade la Tabella Triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con DM 316 del 6.4.2001;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2003-2005, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, così come previsto dall'art. 1, comma 3 legge 6/2000;

VISTO l'art.3 della legge 127/97 contenente norme sulla autocertificazione;

VISTI gli artt.3 e 17 del D.lgvo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni

 

D E C R E T A


ART. 1 - Ambito Operativo

I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.

ART. 2 - Soggetti beneficiari

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art.1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice Civile e del DPR 10.2.2000 n. 361;

ART. 3 - Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2002 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Domande finanziamento". Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda recante notizie sull'ente (All.2) - che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 15 ottobre 2002, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca - Ufficio II - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA, recante sulla busta "inserimento in tabella ex lege 6/2000"; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:


a) relazione analitica sull'attività del triennio 2000-2002.

b) Programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2003-2005

c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2000, 2001, e 2002;

d) Statuto.

e) Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97

Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.


ART. 4 - Criteri per l'inserimento in tabella

Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle  relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta. E' altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.

- Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.

-      L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.

- Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

- La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta.

- La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.

-     I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.

Sono valutati prioritariamente:
- gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella  creazione anche di centri di servizio.
- la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.

ART. 5 - Modalità di emanazione della tabella

Con Decreto Ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall'art. 5 della Legge 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.
Il citato D.M.  è pubblicato sulla G.U.

ART. 6 - Validità della tabella

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.
L'erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.
Il Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.

 

ART. 7- Divieto di cumulo

Gli Enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MIUR

Roma, 4 luglio 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'addona)