di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;
VISTO la legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTA la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
VISTO il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
VISTE la nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Servizio centrale affari generali e sistema informatico e statistico, Ufficio V;
VISTA la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V;
VISTA la nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;
VISTE le note in data 11 giugno 2002 del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della giustizia civile; Ufficio III;
CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico
2002-2003;
D E C R E T A:
1 - Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere nell'anno accademico 2002-2003 alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398 è pari a 4980 unità.
2 - Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n.537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione.
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Il Ministro della Giustizia |