Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 2 luglio 2002

PROGRAMMAZIONE DELL’ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI PER L'ANNO ACCADEMICO 2002-2003 AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DECRETO 21 DICEMBRE 1999, N.537

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

VISTO la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTA la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

VISTO il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

VISTE la  nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Servizio centrale affari generali e sistema informatico e statistico, Ufficio V;

VISTA la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V;

VISTA  la nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III Notariato;

VISTE le note in data 11 giugno 2002  del predetto Ministero, Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale della giustizia civile; Ufficio III;


CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003;


D E C R E T A:


1 - Il  numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell'anno accademico 2002-2003 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è pari a 4980 unità.

2 - Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n.537, sarà  determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle scuole di specializzazione.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Il Ministro della Giustizia