Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 4 luglio 2002

Posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517 concernenti il "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" ed, in particolare l'articolo 6, terzo comma;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;

VISTO il  regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree  e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare l'articolo 46;

PRESO ATTO dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n.264;

VISTO il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 1 luglio 2002;

SENTITO il Ministero della Salute;

RITENUTA la necessità di rispettare la imminente scadenza di pubblicazione da parte delle Università dei bandi di ammissione ai corsi universitari in questione, come previsto dall'articolo 4 della predetta legge n.264/1999;

CONSIDERATO che le Università hanno già provveduto alla organizzazione dei corsi per il prossimo anno accademico correlata alle loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso, notevoli problemi organizzativi tali da sconvolgere l'attuale predisposizione dei bandi stessi e, conseguentemente, le fasi di avvio dell'anno accademico 2002/2003;

RITENUTO di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea  delle professioni sanitarie e di dover provvedere alla ripartizione degli stessi fra le università;


D E C R E T A:

Art.1

1.Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286  e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna tipologia di corso:

 

c.d.l. Infermiere afferente classe 1 (ex d.u. Infermiere)

n.

11.880

c.d.l. Ostetrico/a afferente classe 1 ( ex d.u. Ostetrico/a)

n.

981

c.d.l. Infermiere pediatrico afferente classe 1

n.

199

c.d.l. Podologo afferente classe 2 (ex d.u. Podologo)

n.

215

c.d.l. Fisioterapista afferente classe 2 (ex d.u. Fisioterapista)

n.

2.172

c.d.l. Logopedista afferente classe 2 (ex d.u. Logopedista)

n.

426

c.d.l. Ortottista Assistente in Oftalmologia afferente classe 2 (ex d.u. Ortottista Assistente in Oftalmologia)

n.

266

c.d.l Terapista della Neuro e Psicomotricità della età evolutiva afferente classe 2 (ex d.u. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva)

n.

279

c.d.l. Tecnico della Riabilitazione. Psichiatrica afferente classe 2 (ex d.u. Tecnico della Riabilitazione psichiatrica e psicosociale)

n.

337

c.d.l. Terapista Occupazionale afferente classe 2 (ex d.u. Terapista occupazionale)

n.

176

c.d.l. Educatore Professionale afferente classe 2 (ex d.u. Educatore Professionale)

n.

745

c.d.l. Tecnico Audiometrista afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico Audiometrista)

n.

162

c.d.l. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico)

n.

992

c.d.l. Tecnico di Radiologia medica per immagini e radioterapia afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica)

n.

1.003

c.d.l.Tecnico di Neurofisiopatolgia afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico di Neurofisiopatologia)

n.

231

c.d.l. Tecnico Ortopedico afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico Ortopedico)

n.

187

c.d.l.Tecnico Audioprotesista afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico Audioprotesista)

n.

234

c.d.l.Tecnico della Fisiopatologia. Cardiocircolatoria e Perfusione. Cardiovascolare afferente classe 3 (ex d.u. Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare)

n.

165

c.d.l. Igienista Dentale afferente classe 3 (ex d.u. Igienista Dentale)

n.

413

c.d.l. Dietista afferente classe 3 (ex d.u. Dietista)

n.

432

c.d.l. Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi del lavoro afferente classe 4 (ex d.u. Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)

n.

520

c.d.l. Assistente Sanitario afferente classe 4 (ex d.u. Assistente Sanitario)

n.

193

2.La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. La determinazione dei posti di nuova istituzione ai sensi del D.M. n.509/1999, citato in premesse, ha efficacia a condizione che prima dell'effettuazione della relativa prova di ammissione si siano completate le procedure di approvazione dei corsi stessi.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei
limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


(Registrato alla Corte del Conti il gg/mm/aaaa - Registro n.yyy - Foglio n.xxx)
Roma, 4 luglio 2002

Il Ministro
f.to Letizia Moratti