VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;
VISTO il D.M.20 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n.264;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare, l'art.39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l'articolo 46;
PRESO ATTO dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle
singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e c) della richiamata
legge n.264;
VISTO il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario nella seduta del 1 luglio 2002;
SENTITO il Ministero della Salute;
RITENUTA, altresì, la necessità di rispettare la imminente scadenza di pubblicazione da parte delle Università dei bandi di ammissione al corso di laurea in questione, come previsto dall'articolo 4 della predetta legge n.264/1999;
CONSIDERATO che le Università hanno già provveduto alla organizzazione dei corsi per il prossimo anno accademico correlata alle loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso, notevoli problemi organizzativi tali da sconvolgere l'attuale predisposizione dei bandi stessi e, conseguentemente, le fasi di avvio dell'anno accademico 2002/2003;
CONSIDERATO che il numero programmatico proposto dalle singole Università denota una oculata valutazione dell'offerta formativa in linea con la direttiva settoriale dell'Unione Europea;
RITENUTO, pertanto, di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;
D E C R E T A:
Art. 1
1.Limitatamente all'anno accademico 2002/2003 il numero
dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni
ai corsi di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria
è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole
sedi universitarie, in 880 per gli studenti comunitari e non
comunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e in 47 per gli studenti
non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le
università secondo l'allegata tabella, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2.Le università che insistono nella stessa Regione possono
concordare un diverso numero di posti disponibili, previa
compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il
rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito
regionale.
Art.2
1.Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
f.to Letizia Moratti
Allegati:
Tabella posti disponibli