VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);
VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il Decreto Direttoriale 2 agosto 2001 con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell'Università di Verona, nel quale figurano, tra l'altro, i corsi di laurea in Scienze della Comunicazione: Editoria e Giornalismo, afferente alla classe 14 e in Scienze delle attività motorie e sportive, afferente alla classe 33;
VISTO che i predetti corsi di laurea sono stati attivati nell'anno accademico 2001-2002;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l'articolo 46;
VISTA la nota in data 17 giugno 2002 con la quale il Rettore dell'Università di Verona, chiede la programmazione degli accessi per i citati corsi di laurea sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata, rispettivamente, dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia nella seduta del 27 marzo 2002 e dal Consiglio Corso Interfacoltà di laurea in Scienze dell'attività motorie e sportive nella seduta del 16 maggio 2002:
D E C R E T A:
Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli studi di Verona è così determinato:
corso di laurea in Scienze della Comunicazione: Editoria e Giornalismo, classe 14: trecentosei (306) per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e tre (3) per gli studenti non comunitari residenti all'estero;
corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, classe 33: centoquarantacinque (145) per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e cinque (5) per gli studenti non comunitari residenti all'estero.;
L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
f.to IL MINISTRO
Letizia Moratti