Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 25 luglio 2002

Universita' degli studi di Napoli "Parthenope" - numero di posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze Motorie per l'anno accademico 2002/2003.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

 VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto direttoriale 26 luglio 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Università "Parthenope" di Napoli nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in Scienze Motorie, afferente alla classe 33;
 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

 VISTA la nota in data 15 luglio 2002 con la quale l’Università  degli studi "Parthenope" di Napoli chiede la programmazione a livello nazionale per il corso di laurea in Scienze Motorie, afferente alla classe 33 sulla base della offerta potenziale formativa deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 4 luglio 2002;

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l’anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni  al corso di laurea in Scienze Motorie, afferente alla classe 33, dell’Università degli studi "Parthenope" di Napoli è determinato in  cinquecentocinquanta (550) per gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e dieci (10) per gli studenti non comunitari residenti all’estero.

2. L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 luglio 2002

IL MINISTRO
(f.to Letizia Moratti)