Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 28 maggio 2002, protocollo n.2126

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici SAUS – Ufficio VI
Protocollo: n.2126
Roma, 28 maggio 2002

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti Universitari

LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001.

            A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R 5 giugno 2001, n.328, questo Ministero ha indetto, con ordinanza in data 12 marzo 2002, gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate dal citato provvedimento, secondo le nuove disposizioni ivi previste.
Posto che successivamente all’emanazione dell’ordinanza sono pervenuti a questi Uffici numerosi quesiti relativi all’applicazione del nuovo regolamento, si procede a chiarire le seguenti questioni:

            per quel che riguarda la professione di architetto si fa preliminarmente presente che, laddove nell’ordinanza si fa riferimento alla professione di architetto, il termine deve intendersi comprensivo anche dei settori di pianificatore, paesaggista e conservatore. Si esprime, inoltre, l’avviso che i laureati in architettura secondo l’ordinamento previgente  possano partecipare agli esami di Stato per uno qualunque dei settori previsti dal D.P.R. n.328.
Rispetto allo svolgimento della prova pratica e della prima prova scritta previste dall’articolo 17 comma 3 del D.P.R. 328/2001 per la professione di architetto, si ritiene che esse debbano essere svolte nello stesso giorno posto che la prima prova scritta costituisce un commento alla prova pratica ed è pertanto necessario che il candidato, nel predisporre il testo, disponga del primo elaborato.
Per quanto concerne i titoli di ammissione per accedere al settore “pianificazione territoriale”, l’art.19, comma 4, lettera a del D.P.R. n.328 prevede quali titoli validi la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica.Si esprime però l’avviso che a tale esame possano essere ammessi anche i laureati in urbanistica e quelli in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, atteso che la laurea in pianificazione territoriale e urbanistica ha sostituito soltanto nella denominazione quella in urbanistica ed ha mutato a sua volta denominazione in  laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Il Ministero sta comunque valutando l’opportunità di introdurre sul punto una modifica al regolamento.
Si rappresenta altresì che possono accedere agli esami di Stato per la professione di architetto, oltre che agli esami di Stato per la professione di ingegnere, i possessori della laurea in ingegneria edile - architettura  (corso di laurea corrispondente alla direttiva CEE 85/384).
Per l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione al settore “conservazione dei beni architettonici e ambientali” la lettera b) del citato articolo 19, comma 4, richiede il possesso della sola  laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali; quindi non è consentito  l’accesso agli esami per detto settore ai possessori di qualunque altro titolo, ad eccezione di quanto già detto per la laurea in architettura conseguita secondo il previgente ordinamento;

            per quel che riguarda la professione di ingegnere,  i laureati in ingegneria secondo il vecchio ordinamento possono partecipare all’esame di Stato per uno qualunque dei tre settori previsti per la professione di ingegnere. I laureati della classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – possono partecipare all’esame di Stato di ingegnere per il settore civile e ambientale sia se provenienti dal corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE, sia dal corso 4/S- “Architettura ed ingegneria edile” come risulta dall’ avviso di rettifica all’art.47 del D.P.R. n.328 pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio 2002. Il diploma universitario in economia e ingegneria della qualità dà accesso esclusivamente al settore civile e ambientale e a quello dell’informazione, secondo quanto previsto espressamente dalla tabella A;

            si precisa, inoltre, che la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 24 relativa agli assistenti sociali, deve essere intesa nel senso che possono essere iscritti alla sezione A coloro che, già iscritti all’albo degli assistenti sociali, sono in possesso di laurea sperimentale quadriennale o, in mancanza di detto titolo, abbiano svolto funzioni dirigenziali per cinque anni;

            in ordine alla possibilità di accedere ai nuovi esami, per coloro che sono in possesso di titoli rilasciati secondo l’ordinamento previgente, si ricorda che tutti i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di Stato  continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 328/2001. Al contrario le lauree che nell’ambito del previgente ordinamento non consentivano l’accesso agli esami di Stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso nel D.P.R. 328/2001. In particolare  i laureati in scienze dell’informazione e in informatica non possono accedere all’esame per la professione di ingegnere e i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche non possono adire l’esame di chimico, i laureati in scienze dell’educazione non possono accedere all’esame per assistente sociale;

            per quel che riguarda la composizione delle commissioni, il comma 4 dell’art. 5 del regolamento dispone che “nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove di esame”.
Pertanto le commissioni resteranno invariate; in particolare sia per la professione di architetto che per la professione di ingegnere sarà costituita un’unica commissione con la possibilità, da parte del Presidente di aggregare ai sensi dell’art.7 del previgente regolamento, membri esperti nelle discipline in cui debbono svolgersi gli esami. Criteri diversi potranno essere successivamente introdotti con appositi provvedimenti. Per la professione di dottore agronomo e dottore forestale, posto che la legge professionale prevedeva sezioni diverse in relazione alle lauree possedute, mentre il D.P.R. n.328/2001 per la sezione A non prevede settori e per la sezione B istituisce i settori agronomo e forestale, zoonomo e biotecnologico agrario, si ritiene che debba essere costituita un’unica commissione per i candidati alla sezione A; la stessa commissione esaminerà anche i candidati alla sezione B prevedendo prove di esame diverse a seconda del settore, come previsto dal regolamento, e lasciando al Presidente della stessa commissione la possibilità di aggregare esperti, così come indicato  per le commissioni relative alle professioni di architetto e di ingegnere;

            in relazione ai diplomi universitari che danno la possibilità di accedere agli esami di Stato, questo Ministero ritiene che, oltre ai diplomi universitari previsti nell’allegato A, possano essere ammessi anche i possessori di diplomi che hanno subito variazioni di denominazione, previa valutazione dei competenti organi accademici in merito all’identità dei percorsi formativi;

            con riferimento al contenuto delle prove di esame per ciascuna professione questo Ministero non può che confermare che oggetto delle prove è quello previsto espressamente dal regolamento. Tenuto conto, però, che alle prove di esame saranno ammessi candidati in possesso di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, laddove il regolamento faccia riferimento al percorso formativo, la Commissione, in via transitoria, dovrà tenere conto del percorso fatto da ogni candidato;

            in ordine alle modalità di svolgimento delle prove, posto che al riguardo il D.P.R. n.328 non ha apportato innovazioni, si invitano le commissioni giudicatrici a far riferimento alle norme precedenti al nuovo regolamento. In particolare ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l’espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell’ammissione alla prova successiva; l’ordine delle prove deve essere  rispettato in considerazione dell’accennata propedeuticità ; per l’anonimato degli elaborati valgono le norme precedenti; per quanto concerne i punteggi si può far riferimento alla prassi adottata finora dalle Commissioni secondo la quale ogni componente ha 10 punti a disposizione e la votazione di ogni prova è la somma dei singoli voti  mentre la votazione finale è la somma delle votazioni parziali.
Con riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 328/2001, che prevede l’esonero da una delle prove scritte si precisa  che la norma non è di immediata applicazione posto che disciplina il passaggio da una sezione all’altra dello stesso albo, nonché l’accesso di coloro che siano in possesso di un titolo conseguito sulla base di specifiche convenzioni tra università e ordine; tale disposizione necessita peraltro di una integrazione regolamentare volta ad individuare le prove stesse;

            per quel che riguarda i soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni tra Università e Ordini, di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 328, si esprime l’avviso che i Consigli Nazionali degli Ordini dovrebbero stabilire dei protocolli validi a livello nazionale ma che la concreta determinazione delle convenzioni dovrebbe essere definita a livello locale;

            si ritiene infine che, atteso il maggior impegno cui saranno sottoposti i componenti delle commissioni giudicatrici, chiamati ad espletare sia gli esami relativi alla sezione A che quelli per la sezione B, i relativi compensi debbano essere corrisposti in misura doppia per ciascuna sessione.

IL CAPO DIPARTIMENTO