Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 21 marzo 2002

"Paesi a basso sviluppo umano" - Integrazione elenco

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed. in particolare, l’articolo 46;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ed, in particolare l’articolo 13, comma 5;

VISTA la nota in data 27 febbraio 2002 con la quale il Ministero degli Affari Esteri- Direzione generale  per la Cooperazione allo sviluppo suggerisce, per una maggiore corrispondenza con le finalità della normativa e con i bisogni di studenti provenienti da Paesi particolarmente svantaggiati, di integrare l’elenco dei Paesi a “basso sviluppo umano” così come definito in base agli indicatori statistici elaborati per il 2001 dall’United Nations Development Program, con quello determinato in ambito Nazioni Unite dei Paesi Meno Avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

D E C R E T A:

Art.1.

1.Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 9 aprile 2001, citato in premesse, agli studenti dei seguenti Paesi:

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Chad

Comoros

Congo Repubblica Democratica del

Costa d’Avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Equatoriale

Haiti

Kiribati

Lao People’s Dem. Rep.

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Nigeria

Pakistan

Repubblica Centro Africana

Rwanda

Samoa

Sao Tome and Principe

Senegal

Sierra Leone

Solomon Islands

Somalia

Sudan

Tanzania

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanatu

Yemen

Zambia

 

Art.2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 2002/2003.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 21 marzo 2002