VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed. in particolare, l’articolo 46;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” ed, in particolare l’articolo 13, comma 5;
VISTA la nota in data 27 febbraio 2002 con la quale il Ministero degli Affari Esteri- Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo suggerisce, per una maggiore corrispondenza con le finalità della normativa e con i bisogni di studenti provenienti da Paesi particolarmente svantaggiati, di integrare l’elenco dei Paesi a “basso sviluppo umano” così come definito in base agli indicatori statistici elaborati per il 2001 dall’United Nations Development Program, con quello determinato in ambito Nazioni Unite dei Paesi Meno Avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
D E C R E T A:
Art.1.
1.Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 9 aprile 2001, citato in premesse, agli studenti dei seguenti Paesi:
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Capo Verde
Chad
Comoros
Congo Repubblica Democratica del
Costa d’Avorio
Eritrea
Etiopia
Gambia
Gibuti
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Haiti
Kiribati
Lao People’s Dem. Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mozambico
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
Pakistan
Repubblica Centro Africana
Rwanda
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanatu
Yemen
Zambia
Art.2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 2002/2003.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana