Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 25 marzo 2002

Assegnazione borse di studio scuole di specializzazione mediche a.a. 2001/2002

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l’art.35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;

VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del citato D.Lgs. n.368/99;

VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, definito nella seduta del 7 marzo 2002 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazioe, negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di studio, per ciascuna specialità medica per l’a.a. 2001/2002 da assegnare alle scuole di specializzazione di cui all’art. 35, I comma del Decreto Legislativo n. 368/1999;

VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture universitarie della formazione specialistica;

VISTO il decreto del Ministero della Salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell’anno accademico 2001/2002, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

RITENUTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;

RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l’assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuità formativa delle scuole tenendo conto delle capacità ricettive , nonché del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell’ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;

VISTE le note dell’8.8.2001 e del 9.10.2001, prot. n. 2/3/1264 e n. 2/1/1527, con le quali il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°, per l’a.a. 2001/2002;

VISTA la nota del 31.7.2001, prot. 850/A A.6/13-4668, con la quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato le esigenze della sanità della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 334/2000, per l’a.a. 2001/2002;

VISTE le note del 15.11/2001, 26.11.2001 e 12.12.2001, rispettivamente n. 339/IX/36957, n. 339/IX/38373 e n. 339/IX/40608 del Ministero degli Affari Esteri, con le quali è stato comunicato l’elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l’a.a. 2001/2002, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto il decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;

CONSIDERATO che per l’a.a. 2001/2002 si rende necessario confermare la disciplina delle borse di studio di cui al Decreto Legislativo n. 257/1991, non essendo ancora stato approvato con provvedimento legislativo la copertur finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all’art. 37 del predetto Decreto Legislativo n. 368/1999;

SENTITO il Ministero della Salute,

D E C R E T A:

Art. 1 Per l’anno accademico 2001/2002 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, è stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari, alla polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo, risultati idonei alle prove concorsuali per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche è stabilito nella medesima tabella allegata.

Art. 3 Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l’ammissione alle scuole, potranno essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in cui insistono le strutture formative.

Art. 4 Le borse di studio direttamente finanziate dalle Regioni, fermo restando l’utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l’ammissione alle scuole, sono assegnate anche in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni.

Art. 5 Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specializzazione in servizio in unità operative del Servizio Sanitario Nazionale in via prioritaria di anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, può essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacità recettiva della scuola stessa.

Art. 6 Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, privo di specializzazione, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, è ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabiliti , per ogni disciplina, di intesa tra le Università e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l’ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione.

Art. 7 Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all’art. 5 e 6, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall’ordinamento della scuola.

Art. 8 Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Università si provvederà all’assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all’art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91.

Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 marzo 2002

IL MINISTRO
f.to: Moratti



Allegati:

Elenco in ordine di specializzazione. File in formato .pdf 197KByte