Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 14 novembre 2002, protocollo n.840

DM 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il DM 24 aprile 2002: artt. 3, 4 e 18, comma 1 – “requisiti minimi”.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

U.R.S.T. – Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici – Servizio per l’autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII
Protocollo: n.840
Roma, 14 novembre 2002

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti universitari
LORO SEDI

Al Presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

Oggetto: DM 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il DM 24 aprile 2002: artt. 3, 4 e 18, comma 1 – “requisiti minimi”.

Si fa seguito alla ministeriale n. 781 del 16.10c.a. ed alle richieste formulate dalle Università tramite il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con la nota n. 941 del 7.11.c.a., in ordine ai “requisiti minimi” di personale docente universitario, ai quali fanno riferimento l’art. 3 del DM in oggetto e la ministeriale n. 18 del 10.1.c.a., necessari per i corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

Tenuto conto, tra l’altro, dell’apporto, stabilito dalle vigenti disposizioni, alle attività di insegnamento del personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione si fa presente che, in via preliminare e provvisoria, limitatamente ai predetti corsi di laurea attivati per l’a.a. 2001-2002, tali requisiti vengono ridefiniti a cinque (rispetto a nove) unità per il primo corso della classe e a quattro (rispetto a sette) unità per i corsi successivi.

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)