Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
Ai Direttori degli Istituti universitari
LORO SEDI
Al Presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE
Si fa seguito alla ministeriale n. 781 del 16.10c.a. ed alle richieste formulate dalle Università tramite il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con la nota n. 941 del 7.11.c.a., in ordine ai “requisiti minimi” di personale docente universitario, ai quali fanno riferimento l’art. 3 del DM in oggetto e la ministeriale n. 18 del 10.1.c.a., necessari per i corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.
Tenuto conto, tra l’altro, dell’apporto, stabilito dalle vigenti disposizioni, alle attività di insegnamento del personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione si fa presente che, in via preliminare e provvisoria, limitatamente ai predetti corsi di laurea attivati per l’a.a. 2001-2002, tali requisiti vengono ridefiniti a cinque (rispetto a nove) unità per il primo corso della classe e a quattro (rispetto a sette) unità per i corsi successivi.
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)