Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 16 ottobre 2002, protocollo n.781

D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il DM 24 aprile 2002: artt. 3, 4 e 18, comma 1.


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI UFFICIO VII

Protocollo: n.781
Roma, 16 ottobre 2002

Ai      Rettori delle Università

LORO SEDI

Ai       Direttori degli Istituti universitari

LORO SEDI

Al       Presidente del Comitato nazionale

per la valutazione del sistema universitario

SEDE

Oggetto: D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il DM 24 aprile 2002: artt. 3, 4 e 18, comma 1.

1.      Com'è noto il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 sulla innovazione didattica e il D.M. 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2001-2003, nonché l'attivazione della Banca-dati dell'offerta formativa hanno definito regole volte ad indirizzare il sistema universitario verso comportamenti orientati al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa ed ad una più ampia diffusione delle informazioni.

Al fine di individuare le soluzioni operative più idonee al riguardo vi sono stati incontri in sede di Tavolo tecnico MIUR-CRUI-CNSU-CNVSU  nell'ambito dei quali sono stati, tra l'altro, delineati i contenuti della presente nota, che fornisce indicazioni operative in ordine alla definizione ed alla applicazione dei cosiddetti "requisiti minimi" ai quali fanno riferimento l'art. 3 del D.M. in oggetto e la ministeriale n. 18 del 10.1.c.a.

* * *

2.                Relativamente ai corsi di laurea e di laurea specialistica, ed in particolare alla utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione a quanto previsto dal D.M. 8 maggio 2001 (artt. 3, 4, e 18, comma 1), si ritiene opportuno riportare, nell'allegato 1, le indicazioni già fornite al riguardo dal Ministero, con gli adattamenti che si sono resi opportuni.

* * *

3.      Quella delineata ai precedenti punti è la situazione corrente, determinata in attuazione del D.M. in oggetto relativo alla programmazione 2001-2003 al fine di contemperare il sostanziale rispetto delle procedure previste dal D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25 e dal D.M. 3 novembre 1999 n. 509 con la esigenza di favorire l'innovazione didattica del sistema universitario.

Le fasi previste dal quadro normativo ed effettivamente attuate, prima della  situazione sopra ricordata, possono essere sintetizzate come segue:

a)    individuazione delle iniziative didattiche da attuare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 25/'98 e cioè "nell'ambito della programmazione" (per la quale è prevista una procedura centralizzata e che ha cadenza triennale) ovvero dal successivo comma 4, e cioè "in autonomia" (con procedura decentrata e senza vincoli temporali);

b)    inserimento di tali iniziative nel regolamento didattico di Ateneo di ciascuna Università, e approvazione dello stesso con decreto del Ministero, previa istruttoria comportante l'acquisizione della relazione attestante l'esistenza di risorse adeguate (personale, strumentali, edilizie).

Tale relazione doveva riguardare tutti i corsi da inserire nel regolamento didattico, a prescindere dalla diversa tipologia di individuazione degli stessi indicata al punto a ("nell'ambito della programmazione" o "in autonomia"), al fine di garantire l'interesse dello studente, da tutelare, in ordine alla qualità dell'offerta didattica (una certa disponibilità di strutture è condizione necessaria, anche se non sempre sufficiente, al riguardo).

L' "autonomia" è unicamente nella possibilità, per le Università, nel rispetto delle procedure ex art. 2, comma 4, di istituire corsi che la triennale programmazione nazionale non ha ritenuto di prevedere, ferma restando l'esigenza di garantire il ricordato interesse dello studente;

c)     la successiva attivazione dei corsi da parte delle Università.

La conoscenza dei tempi operativi occorrenti per la complessa attuazione delle procedure previste e l'esigenza di non "ingessare" il sistema universitario, anzi di favorire il miglior assetto dell'offerta formativa, hanno indotto il Ministero ad effettuare le scelte operative delineate nella presente nota, che sostanzialmente si possono così riassumere:

-          definizione di un'offerta formativa potenziale (insieme dei corsi previsti dai regolamenti didattici di Ateneo) più ampia di quella effettiva (insieme dei corsi attivati, determinata annualmente dalle Università  nella Banca-dati dell'offerta formativa), per fornire al sistema universitario gradi di flessibilità volti a consentire, anche con processo iterativo, il raggiungimento dell'offerta formativa più adeguata;

-          effettuazione della verifica del possesso della disponibilità di risorse  minime necessarie (in prima applicazione "requisiti minimi") successiva alla attivazione dei corsi.

I corsi di studio attivati che non sono in possesso dei "requisiti minimi" saranno indicati, nella predetta Banca-dati, con uno specifico contrassegno (modalità diversa da quella riportata nella ministeriale n. 18 del 10 gennaio c.a.).

Per le suesposte considerazioni, i corsi attivati non in possesso dei "requisiti minimi" - per i quali andranno comunque indicate le ragioni culturali e quelle  connesse ai fabbisogni del tessuto economico-sociale ed alle esigenze dell'offerta formativa, che hanno motivato la loro attivazione - sono consentiti soltanto nell'ambito del  sistema transitorio delineato dal D.M. relativo alla programmazione 2001-2003, per un triennio, e pertanto la loro regolarizzazione dovrà essere  effettuata in   tale arco temporale, entro cioè l'a.a. 2004-2005, con verifiche annuali del progressivo adeguamento.

In ordine alla Banca-dati dell'offerta formativa si ritiene necessario sottolineare che:

·        tutti i corsi attivati ("nell'ambito della programmazione" o "in autonomia") devono essere inseriti nella Banca-dati, che costituisce lo strumento giuridico di formale rappresentazione dell'offerta formativa dei singoli Atenei che compongono il sistema universitario;

·        dall'a.a. 2003-2004 la definizione del quadro dell'offerta formativa dovrà avvenire annualmente, da parte di ciascuna Università, entro il 31 marzo precedente l'inizio dell'a.a.;

·        al fine di assicurare al sistema universitario la necessaria flessibilità, la verifica del possesso dei "requisiti minimi" sarà effettuata dal Ministero annualmente; per rendere agevole tale operazione il CNVSU, con la collaborazione del CINECA, sta predisponendo una apposita procedura informatizzata di autovalutazione;

·        ai fini della verifica dei "requisiti minimi" relativi alla docenza la variabile studenti sarà calcolata sulla domanda dell'a.a. precedente (nel caso di nuovi corsi, sull'utenza potenziale) e rettificata sulla base dei dati assunti il successivo 15 novembre;

·        nella Banca-dati sarà previsto un ulteriore ed opportuno elemento di informazione, di compilazione non obbligatoria, per l'indicazione di uno o più docenti referenti del corso (gli stessi docenti non potranno essere indicati come referenti di più corsi).

* * *

4.      La verifica dell'esistenza di risorse adeguate per i corsi di studio che, in linea generale, per le motivazioni sopra specificate, viene ora effettuata ex post, relativamente ai corsi di laurea specialistica a "ciclo unico" delle Facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, va effettuata anche nella fase dell'istruttoria dei regolamenti didattici di Ateneo, come indicato alla lettera b) del precedente punto 3.

Tale esigenza è connessa sia all'obbligo del coinvolgimento del Ministero della Salute, previsto dall'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 25/'98, sia all' esigenza di tener conto delle direttive comunitarie in materia.

* * *

5.      Con la ministeriale n. 18 del 10.1.c.a. sono state fornite indicazioni operative in ordine alla definizione ed applicazione dei predetti "requisiti minimi".

Al riguardo, come ricordato al punto 1 della presente nota, in sede di "Tavolo tecnico", i rappresentanti della CRUI hanno espresso l'esigenza che i "requisiti minimi" relativi alla docenza siano ridefiniti (apportando alcune lievi modifiche rispetto a quelli indicati nel DOC 17/01 del CNVSU), nel modo seguente:

corsi di laurea                                    primo corso           9
(per classe)                                         corsi successivi      7

corsi di laurea specialistica                primo corso           6
(per classe)                                         corsi successivi      4

corsi di laurea specialistica                per corso              15
"a ciclo unico"
(per classe)

Nella presente fase il Ministero ha ritenuto di poter condividere tale proposta ed ha pertanto richiesto al CNVSU di far conoscere i corsi in possesso dei "requisiti minimi", alla luce di tali nuove indicazioni.

In relazione a quanto sopra il CNVSU, per i corsi di laurea attivati e inseriti nella predetta Banca-dati relativamente all'a.a. 2001-2002, ha predisposto le tabelle contenenti i dati relativi; alla presente nota vengono allegate le tabelle (allegato 2) concernenti l'Istituzione in indirizzo (*).

Le modalità operative utilizzate al riguardo dal CNVSU vengono riportate, in sintesi, nell'allegato 3.

In ordine ai contenuti delle tabelle (allegato 2) si evidenzia che:

a)     come si può rilevare, per i corsi attivati con il concorso di più Facoltà (denominati "interfacoltà") non è stato possibile effettuare la verifica  del possesso dei "requisiti minimi" in quanto si rendono necessarie informazioni aggiuntive relative all'effettivo apporto delle singole Facoltà dell'Università in termini di docenza.

b)     con riferimento alle situazioni di mancanza di "requisiti minimi" (relativi alla docenza) evidenziati nelle predette tabelle le Facoltà potranno modificare l'ordine dei corsi, già indicato dal CNVSU, al fine di poter definire quali siano da intendere non in possesso dei "requisiti minimi".

Le Università faranno pervenire quanto indicato ai precedenti punti a), b) direttamente al CNVSU, mediante procedura informatizzata in corso di perfezionamento, entro l'11 novembre c.a..

Sulla base delle suddette precisazioni il CNVSU comunicherà i corsi non in possesso dei "requisiti minimi", ai fini dell'inserimento di tali informazioni nella predetta Banca-dati e della applicazione delle limitazioni finanziarie indicate al punto 2 della presente nota.

IL MINISTRO
f.to   Moratti



(*) alla presente nota sono unite le tabelle
(all. 2) relative all'Università di……….



Allegati:
Allegato 1 - Corsi di laurea e di laurea specialistica - utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione a quanto indicato nel D.M. 8.5.2001 (art. 3, 4 e 18, comma 1) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002.
Allegato 2 - le tabelle che compongono l'allegato 2 sono disponibili sul sito http://offertaformativa.miur.it/requisiti per l'accesso al quale verranno forniti tempestivamente username e password
Allegato 3 -
Nota Metodologica sulle informazioni contenute nei report allegati