Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 agosto 2003

Università di Torino - determinazione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a vari corsi di studio per l'a.a. 2003/04.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;

VISTA la nota in  data 10 luglio 2003 con la quale il Rettore dell'Università degli studi di Torino chiede la programmazione degli accessi al  corso di laurea in Scienze strategiche (per civili), afferente alla classe DS/1 ed ai corsi di laurea specialistica  in Biotecnologie agrarie e vegetali, afferente alla classe 7/S, in Manager delle attività fisiche e sportive, afferente alla classe 53/S,  in Scienze e tecniche dello sport e dell'allenamento, afferente alla classe 75/S e in Scienze e tecniche delle attività fisiche adattate, afferente alla classe 76/S sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal Senato Accademico nelle sedute del 9 giugno e 7 luglio 2003;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
 
 
D E C R E T A:

Art.1

1.Per l’anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni  ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Torino è così determinato:

corso di laurea in Scienze strategiche (per civili), afferente alla classe DS/1: quaranta (40) per gli studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse e due (2) per gli studenti stranieri residenti all'estero;

corso di laurea specialistica in Biotecnologie agrarie e vegetali, afferente alla classe 7/S : venti (20) per gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse;

corso di laurea specialistica in Manager delle attività fisiche e sportive, afferente alla classe 53/S: ottanta (80) per gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. all’art.26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse e due (2) per gli studenti stranieri residenti all'estero;
 
corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche dello sport, afferente alla classe 75/S: ottanta (80), per gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse e uno (1) per gli studenti stranieri residenti all'estero.

corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche  delle attività fisiche adattate, afferente alla classe 76/S: ottanta (80), per gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse e uno (1) per gli studenti stranieri residenti all'estero;


2. L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2003

F.to Il Ministro
Letizia Moratti