VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n.170;
O R D I N A:
ART. 1
E’ indetta per il mese di ottobre 2003 una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al I° novembre 1993.
Alla predetta sessione possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre 3 ottobre 2003 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato presso l’Università di Bologna.
ART. 6
Sono confermate per ogni sede le commissioni giudicatrici per gli esami di Stato già nominate con decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici in data 27 maggio 2003.
ART. 7
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 16 ottobre 2003. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)