Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 3 aprile 2003

Autorizzazione all’istituto “Scuola Superiore in Psicologia Clinica – I.F.R.E.P.” abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 14 a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI – SAUS - Ufficio VI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA            la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA            l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTI             i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTO             il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTI             i propri decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 91 del 20.4.1998 e n. 160 del 12.7.2001, con i quali l’istituto “Scuola Superiore in Psicologia Clinica – I.F.R.E.P.” è stato abilitato ad attivare nella sede di Venezia corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato D.M. n. 509 del 1998;

VISTA             l’istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l’autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 14 a 20 unità e per l’intero corso a 80 unità;

VISTA             la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dal predetto Comitato nella riunione del 5 marzo 2003 trasmessa con nota  n. 201 del 12 marzo 2003;  

VISTO             i pareri favorevoli espressi dalla Commissione tecnico-consultiva nelle sedute del 21 marzo 2003;

D E C R E T A :

Art. 1

1 - L’istituto “Scuola Superiore in Psicologia Clinica – I.F.R.E.P.” abilitato ad istituire e ad attivare con  decreti  in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 nella sede di Venezia, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 14 a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità;                               

            Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 aprile 2003
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D’Addona)