Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 14 aprile 2003 n. 748
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2003 n. 96

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA Ufficio II

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

            Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300;

            Vista la legge 10.01.2000 n.6, di modifica alla legge 28.03.1991 n.113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l’art.4;

            Considerato che l’art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

            Considerato che lo stanziamento previsto per le finalità della legge 6/2000 è confluito nel Fondo unico per l’Università e la Ricerca, in attuazione dell’art. 93, comma 7 della legge 27.12.2002 n. 289;

            Considerata l’opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto fondo unico;

D E C R E T A

Art. 1

            Sono ammessi ai contributi di cui all’art.4 della legge 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare  l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie multimediali.

            Il campo di intervento dei progetti è limitato all’ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

            I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l’intero costo previsto nel piano finanziario.

            Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell’entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2

            Non sono ammissibili al contributo:

a)    progetti troppo generici, non quantificati nell’importo e non coerenti con i fini della legge;

b)   progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;

c)    progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto

d)   progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.

e)    Proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali.

Art. 3

            Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a)    progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell’intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l’attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere.

b)      progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell’industria.

c)      progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi;

Art. 4

            Le richieste del contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Domande finanziamento”. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale.

            Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda riepilogativa (all.2) del progetto – che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte, dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca - Ufficio II – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “bando ex art.4 legge 6/2000 diffusione della cultura scientifica”; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a)        sintesi dell’attività istituzionalmente svolta nell’ultimo biennio;

b)       progetto esecutivo contenente:

  •             Titolo, obiettivi, attività, risultati, destinatari e contributo richiesto;
  •             Piano finanziario e relativi costi;
  •             Strutture e risorse umane e strumentali che concorrono al progetto;
  •             Eventuali rapporti con altre iniziative e altre fonti di finanziamento disponibili;
  •             Il termine finale, che non può essere superiore a un anno dall’acquisizione del contributo

c)        fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall’art.3 della legge 127/97.

            Possono essere avanzate richieste di contributo per più progetti, purché trasmesse singolarmente.

Art. 5

            Tutta la documentazione di cui all’art.4 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 6

            Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l’anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 7

            L’istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell’ufficio competente e tre designati tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.5 della legge 6/2000. I risultati dell’istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato Tecnico Scientifico.

Roma, 14 aprile 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D’Addona)



Allegati:
Allegato n.1 - Domanda (formato .pdf)
Allegato n.2 - Scheda Riepilogativa (formato .pdf)