Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300;
Vista la legge 10.01.2000 n.6, di modifica alla legge 28.03.1991 n.113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l’art.4;
Considerato che l’art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all’ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Considerato che lo stanziamento previsto per le finalità della legge 6/2000 è confluito nel Fondo unico per l’Università e la Ricerca, in attuazione dell’art. 93, comma 7 della legge 27.12.2002 n. 289;
Considerata l’opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto fondo unico;
D E C R E T A
Art. 1
Sono ammessi ai contributi di cui all’art.4 della legge 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l’interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Il campo di intervento dei progetti è limitato all’ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l’intero costo previsto nel piano finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell’entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.
Art. 2Non sono ammissibili al contributo:
a) progetti troppo generici, non quantificati nell’importo e non coerenti con i fini della legge;
b) progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;
c) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto
d) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.
e) Proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali.
Art. 3Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:
a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell’intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l’attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere.
b) progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell’industria.
c) progetti comunque coerenti con le finalità della legge.
Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi;
Art. 4Le richieste del contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Domande finanziamento”. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda riepilogativa (all.2) del progetto – che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte, dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attività di Ricerca - Ufficio II – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “bando ex art.4 legge 6/2000 diffusione della cultura scientifica”; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) sintesi dell’attività istituzionalmente svolta nell’ultimo biennio;
b) progetto esecutivo contenente:
c) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall’art.3 della legge 127/97.
Possono essere avanzate richieste di contributo per più progetti, purché trasmesse singolarmente.
Art. 5Tutta la documentazione di cui all’art.4 deve essere firmata dal legale rappresentante.
Art. 6Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l’anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.
Art. 7L’istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell’ufficio competente e tre designati tra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.5 della legge 6/2000. I risultati dell’istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato Tecnico Scientifico.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D’Addona)