Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 30 aprile 2003

Autorizzazione all’istituto “Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana” abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 16 novembre 2000 nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a  20 unità e, per l’intero corso, a  80 unità.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI – SAUS – Ufficio VI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA            la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO            il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA            l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTI             i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTO            il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTI             il proprio decreto in data 16 novembre 2000 pubblicato nella G.U. n. 298                                del 22.12.2000, con il quale l’istituto “Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana” è stato abilitato ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato D.M. n. 509/1998;

E/psic/aum-allievi-sc-ital-ps-er-70

VISTA            l’istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto  l’autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unità e per l’intero corso a 80 unità;

VISTA            la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dal predetto Comitato nella riunione dell’8.1.2003 trasmessa con nota  n.  23 del  9.1.2003;  

VISTO            il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 3 del riferito decreto 11.12.1998 n. 509, nella seduta dell’11 aprile 2003;

D E C R E T A :

Art. 1

1 - L’istituto “Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana” abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 16 novembre 2000 nella sede di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 15 a  20 unità e, per l’intero corso, a  80 unità;                                 

            Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 aprile 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'Addona)