Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2003 n. 2206/RIC.

Decreto Ministeriale di organizzazione del processo di valutazione indicato nelle Linee guida del CIVR consultabile anche al sito http://www.civr.it

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo” a norma dell’art. 11 della legge 15.3.1997, n. 59, con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di seguito MIUR, con contestuale soppressione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state emanate disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'articolo 5 che prevede l'istituzione del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) e ne determina i compiti;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 643 del 24 novembre 1999, riguardante, tra l'altro, l'organizzazione ed il funzionamento del CIVR;

CONSIDERATA la necessità di fissare regole e procedure per l'attuazione del processo di valutazione, secondo i principi generali delineati dalle Linee Guida per la Valutazione della Ricerca del CIVR e di individuare gli indispensabili strumenti e le necessarie risorse per la relativa attuazione;

VISTI i pareri della Conferenza dei Rettori (CRUI) e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN);

SENTITI i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca

D E C R E T A:

TITOLO I
(Organizzazione generale)

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione dei risultati della ricerca, che riguarda le seguenti strutture:

a) Università (statali, non statali legalmente riconosciute);
b) Enti di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, ENEA e ASI (di seguito denominati enti di ricerca);
c) altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, su esplicita richiesta, previa intesa nella quale sia espressa anche la determinazione delle risorse, a carico degli stessi, da destinare al processo di valutazione.

2. Le suddette strutture, nel seguito del presente decreto, saranno indicate con il termine di Strutture.

3. Nell’ambito del processo si realizza, altresì, la valutazione, prospettica e retrospettiva, dei progetti di ricerca previsti dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e finanziati con gli specifici strumenti di intervento.

4. I suddetti progetti, nel seguito del presente decreto, saranno indicati con il termine di Progetti Speciali. Sono assimilate a Progetti Speciali le attività svolte in regime di agenzia da Enti di ricerca controllati dal MIUR.

Art. 2

1. L'attuazione e la gestione del processo sono affidate al Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. La valutazione delle Strutture è organizzata per aree di valutazione, che saranno indicate, nel seguito del presente decreto, con il termine di Aree.

2. Le Aree coincidono con i quattordici settori scientifico-disciplinari del Comitato Universitario Nazionale (CUN), integrate, su deliberazione del CIVR, da Aree speciali, scelte dal CIVR stesso, in considerazione del prioritario valore aggiunto per il Paese e della loro coerenza con gli obiettivi previsti dal PNR e dai programmi di ricerca e sviluppo comunitari.

Art. 4

1. Per il processo di valutazione il CIVR si avvale di Comitati (Panel) di Area e di Progetto Speciale, in rappresentanza della comunità scientifica, composti, di norma, da un minimo di cinque ad un massimo di nove esperti, con sede ufficiale presso il MIUR; i componenti, su indicazione del CIVR, sono nominati dal Ministro con incarico annuale ed eleggono al proprio interno il Presidente.

Art. 5

1. Il sistema di informatizzazione del processo è affidato al Consorzio interuniversitario CINECA, che curerà anche le procedure contabili connesse agli aspetti economici e finanziari .

TITOLO II
(Adempimenti delle Strutture)

Art. 6

1. Per l’esercizio di valutazione delle Strutture riferito al triennio 2001-2003, la scadenza di presentazione della relativa documentazione è fissata al 30 giugno 2004; decorso tale termine, nessuna ulteriore Struttura sarà ammessa all'esercizio.

2. In sede di assegnazione delle risorse pubbliche finalizzate alle attività di ricerca si terrà conto, in via prioritaria, delle Strutture che si saranno sottoposte al processo di valutazione.

Art. 7

1. Le Strutture interessate al processo di valutazione inviano la documentazione di cui agli artt. 8 e 9 del presente decreto, validata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente decreto, utilizzando la rispettiva procedura informatizzata appositamente predisposta dal CINECA. Copia cartacea di detta documentazione dovrà pervenire al CIVR, debitamente sottoscritta dai responsabili delle Strutture stesse.

Art. 8

1. Le Strutture trasmettono al CIVR i seguenti elementi conoscitivi: a) quadro sinottico delle risorse umane complessive, con la media, riferita al triennio in esame, dei ricercatori presenti nella struttura e in ogni singola Area, espressi in equivalenti a tempo pieno (ETP);

b) dati riferiti alle risorse finanziarie e alla gestione;
c) eventuale documentazione su brevetti, spin off e partnership, atta a rilevarne il significato, anche in termini di risorse impegnate e di impatto occupazionale.

Art. 9

1. Per ciascuna Area, le Strutture selezionano in autonomia e trasmettono ai Panel di Area un elenco di prodotti di ricerca, come definiti dal successivo art. 11 del presente decreto e relativi al triennio in esame.

2. Il numero complessivo dei prodotti selezionati dalle Strutture per la successiva valutazione dei Panel deve corrispondere al 50% del numero medio annuo dei ricercatori ETP della Struttura. Le Strutture non hanno l'obbligo di presentare prodotti di ricerca in tutte le Aree; ai fini del presente decreto, le Aree prive di prodotti selezionati saranno considerate inattive nella Struttura.

3. La Struttura garantisce agli organismi di valutazione l’accesso ai prodotti selezionati.

Art. 10

1. L’esercizio di valutazione coinvolge il personale di ricerca delle Strutture (a tempo indeterminato e a tempo determinato), che ha come esito principale della propria attività la pubblicazione di prodotti di ricerca.

2. Ai fini del presente decreto per personale di ricerca si intende:

a) professori e ricercatori delle Università (con peso 0,5 ETP)
b) ricercatori degli Enti di ricerca (con peso 1 ETP);
c) personale di ricerca dipendente dagli altri soggetti pubblici e privati (con peso variabile, rapportato all’impegno contrattuale finalizzato alla ricerca).

Art. 11

1. Ai fini del presente decreto, per prodotti di ricerca si intendono: libri e loro capitoli; articoli su riviste scientifiche; brevetti; progetti, composizioni, disegni e design; rappresentazioni (performance), mostre ed esposizioni; manufatti e opere d'arte.

2. Non sono considerati prodotti di ricerca: attività puramente editoriali; testi o programmi informatici di esclusivo interesse didattico; riassunti di conferenze; prove e analisi routinarie; rapporti tecnici interni.

3. L’Area di elezione dipende dalla collocazione del prodotto e non da quella degli autori. La singola Struttura colloca ciascun prodotto in una sola Area. Ogni prodotto selezionato è accompagnato da una scheda illustrativa, che riporta:

a) l'Area e la disciplina di riferimento;
b) una sintetica presentazione del prodotto;
c) notizie utili a definirne il collocamento internazionale, l'eventuale carattere interdisciplinare, la notorietà ovvero l'autorevolezza del mezzo di diffusione (inclusi, se applicabili, gli indici bibliometrici, in particolare fattore d’impatto e citazioni);
d) per i brevetti, il loro trasferimento alla produzione effettiva o prevista con l’indicazione delle ricadute economiche e occupazionali .

Art. 12

1. Ai Nuclei di Valutazione delle Università (NUV) ed ai Comitati Interni di Valutazione degli Enti di ricerca (CIV) nominati presso le Strutture compete la validazione di tutti i dati da trasmettere ai Panel di Area e al CIVR, nonché l’elaborazione del rapporto sulla Struttura, di cui al successivo comma 2, da trasmettere al CIVR. Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

2. Il rapporto triennale sulla Struttura, accompagnato da un riassunto operativo riguarda:

a) la valutazione della attività scientifica, con analisi retrospettiva;
b) l'impatto socio economico;
c) le responsabilità di direzione, con specifico riferimento alla pianificazione strategica e ai piani di attuazione;
d) la congruità e la competenza delle risorse umane (anche in termini di formazione e aggiornamento);
e) la mobilità internazionale;
f) l'adeguatezza di dotazioni strumentali e servizi (con specifico riferimento alle tecnologie avanzate);
g) la capacità di attrarre e gestire risorse;
h) il recepimento di precedenti suggerimenti dei CIV e dei NUV;
i) i principali punti di forza e di debolezza;
j) il collegamento tra valutazione e processi decisionali interni;
k) suggerimenti e conclusioni.

TITOLO III
(Organizzazione e Adempimenti dei Panel)

Art. 13

1. Nell'esercizio delle loro funzioni i Panel sono assistiti da personale della Segreteria del CIVR.

2. Per le Aree o Progetti Speciali caratterizzati da particolare eterogeneità disciplinare e/o numerosità dei prodotti/progetti da valutare, il CIVR, su proposta dei Panel e nel loro contesto operativo, può provvedere alla costituzione di sub-Panel, composti da tre esperti, con specifiche competenze disciplinari, nominati dal Ministro con incarico annuale .

Art. 14

1. I Panel si avvalgono di esperti esterni, anche stranieri, nominati dal MIUR, ai quali è affidato il compito di esprimere giudizi di merito sui prodotti selezionati dalle Strutture o sui progetti (valutazione prospettica e retrospettiva).

2. Ogni prodotto è valutato da almeno due esperti, secondo i seguenti criteri: qualità, rilevanza, originalità/innovazione, internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale. Relativamente ai brevetti inseriti tra i prodotti selezionati, i giudizi degli esperti devono contenere riferimenti alle ricadute economiche e occupazionali, anche potenziali. Per ognuno dei criteri suddetti, gli esperti formulano un giudizio descrittivo. La valutazione di ciascun prodotto è unica e complessiva, con attribuzione a quattro fasce di merito: eccellente, buono, accettabile, limitato.

3. Ogni progetto è valutato da almeno tre esperti, in base a specifici criteri e indicatori individuati dai Panel di Progetto Speciale. Per ognuno dei criteri, gli esperti formulano un giudizio descrittivo. Il giudizio su ciascun progetto è unico e complessivo, con attribuzione a fasce di merito preliminarmente definite dai Panel.

Art. 15

1. Ai Panel è affidato il compito di redigere il rapporto finale da trasmettere al CIVR, entro termini prestabiliti e in coerenza con quanto specificamente previsto dalle Linee Guida del CIVR per la Valutazione della Ricerca.

2. Per l’esercizio di valutazione delle Strutture, riferito al triennio 2001-2003, il rapporto dei Panel di Area deve pervenire al CIVR entro il 30 giugno 2005.

TITOLO IV
(Adempimenti del CIVR)

Art. 16

1. Ai fini della realizzazione del processo di valutazione, il CIVR, fermi restando i compiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 204/98:

a) promuove lo sviluppo della cultura della valutazione della ricerca;
b) propone linee guida per le parti interessate;
c) organizza l'intero processo di valutazione;
d) definisce i criteri per la composizione dei Panel di Area e di Progetto Speciale e propone al Ministro la nomina dei componenti;
e) valuta i dati conoscitivi trasmessi dalle Strutture;
f) valuta i rapporti dei CIV e dei NUV delle Strutture;
g) promuove incontri periodici con i componenti dei Panel;
h) valuta le relazioni e i rapporti dei Panel;
i) promuove eventuali audizioni con le parti interessate;
j) produce la relazione finale per singola Struttura e Progetto Speciale;
k) propone modalità di collegamento tra risultati della valutazione e attribuzione delle risorse;
l) propone documenti di indirizzo sulla valutazione della ricerca;
m) produce relazioni periodiche (almeno triennali) di valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca (SNR);
n) pianifica l’utilizzazione delle risorse ad esso destinate

2. Le riunioni del CIVR si svolgono presso il MIUR e sono convocate dal Presidente.

3. Nell’esercizio delle funzioni istituzionali, il CIVR è assistito da una propria Segreteria, di cui all’art. 17 del presente decreto, ed utilizza le risorse ad esso destinate.

Art. 17

Per il proprio funzionamento, il CIVR si avvale di una Segreteria che assicura il necessario supporto amministrativo e tecnico ed è composta prioritariamente da personale del MIUR e da personale comandato da altri Enti ed istituzioni. Per specifiche esigenze o specifici progetti, a fronte dei quali non sia possibile l'impiego di personale del MIUR o di altro personale comandato, potrà essere impiegato personale assunto con contratto di collaborazione a progetto, comunque in numero non superiore a 20 unità, destinando a tal fine anche eventuali risorse derivate dalle intese di cui all'art. 1, comma 1, lettera c del presente decreto.

TITOLO V
(Aspetti economici e finanziari)

Art. 18

1. Ai componenti del CIVR competono i compensi previsti dal D.M. n. 643 del 24.11.1999, con imputazione della spesa, per l’esercizio finanziario 2004, sul cap. 5664 – U.P.B. 26.1.1.1 – dello stato di previsione del MIUR e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Ai componenti dei Panel vengono attribuiti compensi non superiori alla misura prevista per le Commissioni di garanzia per la selezione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale. Ai restanti soggetti coinvolti nelle attività di valutazione di cui al presente decreto si applicano indennità e compensi non superiori a quelli previsti dal D.I. n. 69 del 9 aprile 2003. A tutti si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del citato D.I. La spesa complessiva graverà, per l’esercizio finanziario 2004, sul cap. 5462 – U.P.B. 25.1.1.0 - dello stato di previsione del MIUR e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

(Registrato alla Corte del Conti il 12/03/2004 - Registro n.1 - Foglio n.282)
Roma, 16 dicembre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti