Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 16 dicembre 2003, protocollo n.4325

D.M. n.198 del 23.10.2003 - Legge 11 luglio 2003, n.170, art.7 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti".


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Protocollo: n.4325
Roma, 16 dicembre 2003

Ai Rettori delle Università degli studi
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province Autonome
LORO SEDI

Oggetto: D.M. n.198 del 23.10.2003 - Legge 11 luglio 2003, n.170, art.7 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti".

Come è noto  l'art.7, comma 1, del D.M. 23 ottobre 2003 n.198 indicato in oggetto prevede la ripartizione tra le Università di un importo pari a 500.000 euro per il finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi proposti dalle Regioni, previa intesa con questa Amministrazione, preordinati alla stipula di convenzioni con le aziende e gli istituti di credito per la concessione agli studenti di prestiti d'onore. Si ritiene, al riguardo, di dover precisare che la norma vada interpretata nel senso che i progetti regionali debbano essere assunti in accordo con le Università e presentati di comune intesa.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo i progetti dovranno essere presentati entro 45  giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti avvenuta il 3 dicembre 2003, reg.5, fgl.192, ovvero entro e non oltre il 17 gennaio 2004. I progetti saranno valutati dal Ministero sulla base di preventivi criteri definiti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, definiti e resi noti in data 28 novembre 2003 (doc. 19/03 disponibili sul sito del Comitato -www.cnvsu.it).

Al fine di agevolare le operazioni di analisi le richieste dovranno essere predisposte sulla base della scheda allegata alla quale dovrà essere acclusa la documentazione formale (ad esempio, delibera degli organi accademici, degli organi della RegionE o della Provincia Autonoma, determinazione dirigenziale, convenzione  predisposta con Istituti di Credito e Finanziari, etc…).

In considerazione del breve lasso di tempo a disposizione per la presentazione dei progetti e, in virtù del carattere sperimentale dell'iniziativa, si ritiene utile precisare anche che la prevista intesa potrà  avvenire, in questa prima applicazione, in sede di esame e conseguente approvazione dei progetti stessi.

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)




Allegati:
Allegato 1