Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 febbraio 2003

Aggiornamento annuale dei limiti massimi dell'Indicatoe della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dello studente per l'anno accademico 2003/04.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

 VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed, in particolare l'art. 5, comma 9 e comma 11;

 VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2002 con il quale sono stati aggiornati per l’anno accademico 2002/2003 con riferimento alla variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente e i limiti massimi dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti dall’art. 5, comma 9 e 11 del suddetto D.P.C.M.;  

 VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento dell'integrazione e degli standard tecnici  in data 30 gennaio 2003, relativa alla variazione dell' indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

 
DECRETA:
Art. 1

1. I limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2002/2003 per effetto del decreto ministeriale 25 febbraio 2002 citato in premessa tra i 12.324 ed i 16.432 euro, sono aggiornati per l’anno accademico 2003/2004 con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del 2,4 per cento tra 12.619,78 ed i 16.826,37 euro.

2. I limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2002/2003 per effetto del decreto ministeriale 25 febbraio 2002 citato in premessa tra i 21.567 ed i 27.729  euro, sono aggiornati per l'anno accademico 2003/2004 con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del 2,4 per cento tra i 22.084,61 ed i 28.394,50 euro.

Roma, 27 febbraio 2003

IL MINISTRO
(F.to Letizia Moratti)