Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 27 febbraio 2003

Aggiornamento annuale degli importi minimi delle borse di studio per le diverse tipologie di studenti per l'anno accademico 2003/04.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", istitutivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

 VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed, in particolare l'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 8; 

 VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2002 con il quale sono stati aggiornati per l’anno accademico 2002/2003 con riferimento alla variazione dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, gli importi minimi delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 art. 8 , e stabiliti ai sensi dell’art. 9, comma 2 del suddetto D.P.C.M. secondo la tipologia degli studenti;

 VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento dell'integrazione e degli standard tecnici  in data 30 gennaio 2003, relativa alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

DECRETA:
Art. 1

1. Gli importi minimi delle borse di studio previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 8, e stabiliti per l’anno accademico 2002/2003 secondo la tipologia degli studenti dal decreto ministeriale 25 febbraio 2002 citato in premessa, sono aggiornati per l'anno accademico 2003/2004 con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente al valore del 2,4 per cento.

2. Per l'anno accademico 2003/2004, gli importi minimi delle borse sono, pertanto, definiti nel modo seguente:

a) studenti fuori sede   Euro 4.101,43  
b) studenti pendolari  Euro 2.261,04 
c) studenti in sede  Euro 1.545,92

Roma, 27 febbraio 2003

IL MINISTRO
(F.to Letizia Moratti)