Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 11 luglio 2003

A.A. 2003/04 - Definizione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze Motorie e Biotecnologie dell'università di Brescia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;

VISTA la nota in  data 19 giugno 2003 con la quale il Rettore dell'Università degli studi di Brescia chiede la programmazione dell'accesso ai  corsi di laurea  in Scienze Motorie e in Biotecnologie  della Facoltà di Medicina e Chirurgia sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 9 giugno 2003;

VISTO che  i corsi suindicati risultano attivati nell'anno accademico 2002/2003;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

D E C R E T A:
Art.1

1. Per l’anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni  ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Brescia è così determinato:

in Scienze Motorie, afferente alla classe 33: cento (100) per gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse e cinque (5) per gli studenti stranieri residenti all'estero;

in Biotecnologie, afferente alla classe 1: cinquanta (50) per gli studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge  n. 189/2002 citata in premesse.

2.L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 luglio 2003

f.to     IL MINISTRO