Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 11 luglio 2003

A.A. 2003/04 - Definizione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Comunicazione Internazionale dell'università per Stranieri di Perugia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e, in particolare, l’articolo 46;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
 
VISTA la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il Rettore della Università per Stranieri di Perugia propone il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Comunicazione Internazionale in ragione della ricettività delle strutture e dell'esigenza di mantenere alta la qualità della didattica;
 
CONSIDERATO che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 2001-2002;

D E C R E T A:

Art.1

1.Per l’anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili  per le immatricolazioni al corso di laurea in Comunicazione Internazionale dell'Università per Stranieri di Perugia è  determinato in trecento (300) per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e quaranta (40) per gli studenti non comunitari residenti all'estero. 

2. L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 luglio 2003

f.to    IL MINISTRO