Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 31 luglio 2003

Elezioni rinnovo CNSU

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.491 - Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b) della succitata legge n. 59/97;

VISTA la legge 11.07.2003 n. 170 ed in particolare l'art. 3 bis che ha disposto la proroga del CNSU nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31.12.2003;

VISTO il documento approvato nell'adunanza del 10.07.2003, con cui il CNSU chiede che le elezioni si svolgano nel mese di marzo 2004;

PRESO ATTO che anche la CRUI, con la nota prot. n. 700-93/P/rg del 23 luglio 2003, ha proposto che la data delle elezioni venga fissata nel marzo 2004;

SENTITO l'Ufficio Legislativo;

RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del predetto C.N.S.U.;

O R D I N A :

Articolo 1

(Votazioni)

1. Sono indette per i giorni  24 e 25 marzo 2004 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari:

a) ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea e laurea specialistica;

b) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione;

c)un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Le operazioni elettorali hanno inizio alle ore 8.30 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno  24 marzo 2004 e riprendono alle ore 8.30 e si concludono alle ore 14.00 del giorno 25 marzo 2004.

Articolo 2

(Collegi ed elettorato)

1.Per l'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), le sedi  universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.

 

2.Per sedi universitarie si intendono quelle   in cui hanno sede gli uffici del rettorato.

3.I distretti e le relative sedi universitarie in essi comprese sono i seguenti :

I distretto - Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche

Valle D'Aosta

- Università degli Studi della VALLE D'AOSTA

Trentino-Alto Adige

- Libera Università di BOLZANO

- Università degli studi di TRENTO

Veneto

- Università degli studi di PADOVA

- Università degli studi Ca' Foscari di VENEZIA

- Istituto di Architettura di VENEZIA

- Università degli studi di VERONA

Friuli -Venezia Giulia

- Università degli studi di TRIESTE

- Università degli studi di UDINE

Emilia- Romagna

- Università degli studi di BOLOGNA

- Università degli studi di FERRARA

- Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA

- Università degli studi di PARMA

Marche

- Università degli studi di ANCONA

- Università degli studi di CAMERINO

- Università degli studi di MACERATA

- Università degli studi di URBINO

II distretto - Piemonte, Lombardia, Liguria

Piemonte

- Università degli studi di TORINO

- Politecnico di TORINO

-Università degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di VERCELLI

 

Lombardia

- Università degli studi di BERGAMO

- Università degli studi di BRESCIA

- Università degli studi di MILANO

- Politecnico di MILANO

- II° Università degli studi di MILANO - BICOCCA

- Università degli studi "S. Cuore" di MILANO

- Università commerciale "Luigi Bocconi" di MILANO

- Libera Università lingue e comunicazioni di MILANO

- Libera Università "Vita Salute S. Raffaele" di MILANO

- Università degli studi di PAVIA

- Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" di CASTELLANZA (Varese)

- Università dell'Insubria di VARESE

Liguria

- Università degli studi di GENOVA

III distretto - Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana

- Università degli studi di FIRENZE

- Università degli studi di PISA

- Università degli studi di SIENA

- Università per Stranieri di SIENA

Umbria

- Università degli studi di PERUGIA

- Università per stranieri di PERUGIA

Lazio

- Università degli studi di CASSINO

- Università degli studi "La Sapienza" di ROMA

- Università degli studi di Tor Vergata di ROMA

- III° Università degli studi di ROMA

- Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli" di ROMA

- Libera Università degli studi "S. Pio V" di ROMA

- Libera Università degli studi "Maria SS. Assunta" di ROMA

- Libera Università "Campus Bio-Medico" di ROMA

-  Istituto Universitario di Scienze Motorie - ROMA

- Università degli studi della Tuscia di VITERBO

 

Abruzzo

- Università degli studi "G. D'Annunzio" di CHIETI

- Università degli studi di L'AQUILA

- Università degli studi di TERAMO

IV distretto - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Molise

- Università degli studi del Molise CAMBOBASSO

Campania

- Università degli studi "Federico II" di NAPOLI

- II° Università degli studi di NAPOLI (CE)

- Università degli Studi "Parthenope" di NAPOLI

- Università degli Studi "L'Orientale" di NAPOLI

- Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di NAPOLI

- Università del Sannio BENEVENTO

- Università degli studi di SALERNO

Puglia

- Libera Università Mediterranea "Jean Monnet" di BARI- CASAMASSIMA;

- Università degli studi di BARI

- Politecnico di BARI

- Università di FOGGIA

- Università degli studi di LECCE

Basilicata

- Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria

- Università degli studi della Calabria ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza)

- Università degli studi "Magna Graecia" di CATANZARO

- Università degli studi di REGGIO CALABRIA

Sicilia

- Università degli studi di CATANIA

- Università degli studi di MESSINA

- Università degli studi di PALERMO

Sardegna

- Università degli studi di CAGLIARI

- Università degli studi di SASSARI

 

4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :

- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE;

-    Scuola Normale Superiore di PISA;

-              Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento "S. Anna" di PISA.

5 L'elettorato attivo per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti nell'anno accademico 2003-2004 ai corsi di diploma, di laurea e di laurea specialistica, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente Ordinanza Ministeriale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. L'elettorato attivo è esercitabile altresì da coloro che formalizzino la loro iscrizione, per l'anno accademico 2003-2004, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni;

6. L'elettorato passivo per la predetta componente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di diploma, di laurea e di laurea specialistica, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente Ordinanza Ministeriale, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto e che abbiano formalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 23 febbraio 2004.

7. Per l'elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione  e di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L'elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente Ordinanza Ministeriale, secondo le modalità previste per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

8. L'elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente Ordinanza Ministeriale, che abbiano formalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione, alla Commissione elettorale centrale, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 23 febbraio 2004.

9. Ai fini della definizione dell'elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)  da esse attivati. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata di
ogni università; per facilitare la loro consultazione gli Atenei  possono  utilizzare  anche

 

strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. A cura del rettorato sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni facoltà almeno 60 giorni prima della data delle votazioni e comunque non oltre il giorno 23 gennaio 2004, della pubblicazione degli elenchi stessi e dei giorni e dei relativi orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidatureall'atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche. Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono invalidate; gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell'avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l'elenco dell'elettorato attivo.

Relativamente all'elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.

10. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

Articolo 3

(Candidature)

1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto più due, ovvero 9 studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

2. Le liste per l'elezione di detta componente, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui al successivo articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti,  entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 23 febbraio 2004.

 

All'atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l'elettore firmatario  consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola.

Le Commissioni elettorali locali, di cui al successivo art. 7, verificano la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall'elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile. Non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

3. Le liste  sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione, di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto,  ed in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l'inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di  più liste.

All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 23 febbraio 2004, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano, ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni, ovvero 15 marzo 2004, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al successivo comma 6.

Le Commissioni elettorali  locali di cui al successivo articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.

4. Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola.
In caso  di  elezione della componente di cui alla lettera c), l'università di appartenenza

coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il  trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 23 febbraio 2004. La Commissione elettorale centrale  verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte, anche da un solo elettore, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per difetto, degli atenei del collegio, pari a numero di 25atenei, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

5. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea e laurea specialistica, distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 15 marzo 2004. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per la elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero 15 marzo 2004. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali.

Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima della data delle votazioni.

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6. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per la elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 19 marzo 2004, sono costituiti, con decreto del Rettore o Direttore , uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario.  Gli atenei,  in caso  di necessità,  possono  avvalersi  anche di

 

personale di altre Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al precedente comma 3.

7. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate: una per la elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea e di  laurea specialistica e l'altra per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca. Le urne per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.

Articolo 4

(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

1. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lett.a), avviene con il seguente criterio:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;

e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);

f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

2. L'attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Articolo 5

(Schede elettorali)

1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere (2.1; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

 

2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale centrale dell'ordine dei candidati relativo alle altre due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di diploma universitario, quanto i nominativi dei candidati in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e corsi di specializzazione sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.

Articolo 6

(Operazioni di voto)

1. Nel giorno fissato e nell'orario stabilito per le votazioni di cui all'articolo 1, l'elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce nell'apposita urna. Per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza.

Per le componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal  caso l'elettore è tenuto a certificare la propria condizione di iscritto.

Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l'ateneo di  appartenenza ed il corso di studio.

2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza.  Il voto per i 28 componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista. E' nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. E' nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista.

Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonchè quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate.

 

Per le altre due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e  procede ai seguenti adempimenti sia per la elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia per l'elezione dei componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c):

a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;

b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;

c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e successivamente a quelle votate per le due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio , dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti : uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica, uno relativo all'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione ed uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:

a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;

b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;

c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);

d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;

 

e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;

f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

5. Il plico relativo alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica è inviato, entro il giorno 26 marzo 2004, alla Commissione elettorale locale, di cui all'articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono inviati, entro il giorno 26 marzo 2004, alla Commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria.

Articolo 7

(Commissioni elettorali locali)

1. Presso una delle sedi universitarie di ciascun distretto è istituita, entro il 16 gennaio 2004, con decreto del Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari, con qualifica non inferiore alla VIII, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

2. La Commissione effettua le operazioni di cui all'articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all'articolo 6, relative alla elezione degli studenti  iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

3.  I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 2 aprile 2004, alla Commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall'articolo 9.

4.   Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.

Articolo 8

(Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro, entro 16 gennaio 2004, è istituita presso il Ministero  una Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.

Articolo 9

(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)

1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

2. La Commissione elettorale centrale, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative alla elezione degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di laurea specialistica.

3. Per la elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la Commissione elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie e previa verifica che gli eventuali elettori fuori sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei,  formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2.

4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)



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