Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 20 maggio 2003

Assegnazione borse di studio per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione nell'a.a. 2002/2003

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all’art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l’art.35, comma 2, il quale prevede che il   Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute,  determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 34 del citato D.Lgs.   n.368/99;
VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 27 marzo 2003 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione  mediche per l’a.a. 2002/2003 di cui all’art. 35, I comma del Decreto Legislativo  n. 368/1999;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d’idoneità delle strutture universitarie della  formazione specialistica;
VISTO il decreto  del Ministero della Salute in corso di perfezionamento, adottato  di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la conferma del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e  la determinazione del  numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell’anno accademico 2002/2003, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO che l’offerta formativa delle università si rivolge all’intero territorio nazionale;
RAVVISATA la opportunità di adottare quale criterio base per l’assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuità formativa delle scuole  tenendo conto delle capacità ricettive , nonché del volume assistenziale  delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina  delle strutture sanitarie presenti nell’ambito  territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
VISTE le note del 4.9.2002, prot. n. 2/123A/FS e successive,  con le quali il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare  ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°,   per l’a.a. 2002/2003;
VISTE  le note dell’1.10.2002, prot. 850.6/13-5977 e successive, con le quali il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità  ha rappresentato   le  esigenze della sanità della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.  n. 334/2000,   per l’a.a. 2002/2003;
VISTO la nota del 30 gennaio 2003, n. 339/IX/3428, del Ministero degli Affari Esteri, con la quale è stato comunicato l’elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l’a.a. 2002/2003, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
VISTO l’art. 46, comma 2 del predetto il decreto legislativo n.  368/1999, come modificato dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517;
VISTO l’art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che conferma per l’a.a. 2002/2003 la disciplina delle borse di studio di cui al Decreto Legislativo n. 257/1991, non essendo ancora stato approvato con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all’art. 37 del predetto Decreto Legislativo n. 368/1999;
SENTITO il Ministero della Salute,
D E C R E T A:
Art. 1 Per l’anno accademico 2002/2003  il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all’art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, è  stabilito nella tabella  allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici militari, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo, risultati idonei alle prove concorsuali per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche  è stabilito nella medesima  tabella allegata.
Art. 3 Entro la concorrenza dei numeri di posti programmati  e ferma restando la utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l’ammissione alle scuole, potranno essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Provincie autonome in cui insistono le strutture formative.
Art. 4  Le borse di studio direttamente finanziate dalle Regioni, fermo restando l’utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l’ammissione alle scuole, sono assegnate anche in soprannumero rispetto ai fabbisogni complessivi delle singole specializzazioni. 
Art. 5 Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, in servizio in unità operative del Servizio Sanitario Nazionale in via prioritaria di  anestesia, di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, può essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina  e della capacità recettiva della scuola stessa.
Art. 6 Il personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, è ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabiliti , per ogni disciplina, di intesa tra le Università e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l’ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione.
Art. 7 Per usufruire dei posti riservati di cui all’art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all’art. 5 e 6, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall’ordinamento della scuola. 
Art. 8  Con successivi provvedimenti, valutate le richieste delle Università  si provvederà all’assegnazione dei posti aggiuntivi di cui all’art. 2, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 257/91.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 maggio 2003

IL MINISTRO
Moratti