Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 17 marzo 2003

Abilitazione all ‘Istituto “ S.M.I.P.I. – Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi” ad istituire e ad attivare nella sede di Marzabotto corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SAUS Ufficio VI

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTA   la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTA l’istanza con la quale l’”Istituto  per la clinica dei legami sociali – I.C.L.E.S.” chiede il riconoscimento di una sede periferica in Tolentino (MC) e il parziale trasferimento della sede di Milano;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002, condizionato all’acquisizione della documentazione relativa alle convenzioni per lo svolgimento del tirocinio e all’accertamento da parte del competente ufficio del Ministero dell’adeguatezza delle stesse;

VISTE le convenzioni con strutture accreditate per lo svolgimento del tirocinio;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dal predetto Comitato nella riunione dell’8 maggio  2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;
 

D E C R E T A :

Art. 1

1 - Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con  decreto  11   dicembre   1998, n.  509
l’”Istituto per la clinica dei legami sociali – I.C.L.E.S.” è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Tolentino (MC) ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento .                                       
2 - Il numero massimo degli allievi da ammettere  al primo anno di corso per ciascun anno è pari a                         
15 unità e, per l’intero ciclo, a  60 unità.

Art. 2

E’ autorizzato il parziale trasferimento della sede di Milano da via Vitruvio, 41 in via Settembrini, 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)