Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 17 marzo 2003

Abilitazione all’istituto “Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale - (A.R.P.C.I.)”, ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;

VISTO il parere espresso nella riunione dell’11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l’istanza con la quale “l’Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale  - (A.R.P.C.I.)” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare  corsi di specializzazione in psicoterapia in Roma, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e,  per  l’intero corso, a 80 unità;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dal predetto Comitato nella riunione dell’8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio  2002;

                       
VISTO il parere favorevole al riconoscimento del  predetto Istituto,  espresso dalla Commissione  tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento  nella    seduta
del 24 febbraio 2003;

 

       

D E C R E T A :
Art. 1

1 - Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 “l’Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale  - (A.R.P.C.I.)”, è abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento .                                       
2 - Il numero massimo degli allievi da ammettere  al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l’intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)